Superbonus 110%: come orientarsi fra cessione o sconto in fattura


Si tratta delle 2 alternative possibili all’utilizzo diretto del credito d’imposta che presentano però caratteristiche differenti fra loro ed è pertanto opportuno esaminarle in dettaglio prima di scegliere per l’una o l’altra.
Lo sconto sul corrispettivo dovuto, precisa espressamente la circolare 8.08.2020, n. 24/E, deve essere di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso e deve essere ovviamente anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
Se il fornitore accetta di praticare al beneficiario lo sconto in fattura, potrà recuperare il contributo sotto forma di un credito d'imposta il cui importo sarà pari alla detrazione spettante. Se il fornitore non vuole utilizzare direttamente tale credito potrà, a sua volta, cederlo ad altri soggetti, fra i quali figurano anche gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Aspetto particolare dello sconto in fattura riguarda il fatto che lo stesso può essere praticato anche in misura parziale. Quest'ultima possibilità potrebbe consentire al beneficiario di sfruttare direttamente una parte di spesa sostenuta, trasferendo al fornitore la parte di detrazione non utilizzabile attraverso lo sconto parziale in fattura.
A tale proposito è possibile ipotizzare anche un esempio numerico (ripreso peraltro dalla suddetta circolare n. 24/E), basato su una spesa per l'intervento agevolabile pari ad € 30.000.
Se il fornitore applica uno sconto parziale pari a 10.000 euro avremo la seguente situazione:
– il fornitore potrà disporre di un credito d'imposta pari a 11.000 euro (110% di 10.000);
– il contribuente potrà far valere nella dichiarazione dei redditi una detrazione pari a 22.000 euro (110% di 20.000 rimasti a suo carico).
Nella situazione sopra descritta sia il fornitore che il beneficiario potranno optare per la cessione della quota di detrazione agli stessi spettante ad altri soggetti.
L'alternativa allo sconto in fattura è rappresentata invece dalla cessione a terzi di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Rispetto allo sconto in fattura non pare possibile procedere alla cessione parziale del credito con la conseguenza che il beneficiario non potrà trattenere su di sé una parte della detrazione spettante.
L'opzione per la cessione del credito può essere esercitata invece anche successivamente all'utilizzo diretto del superbonus, sulla base delle rate residue di detrazione ancora spettante.
La cessione del credito, infine, a differenza dello sconto in fattura che può essere praticato soltanto dal fornitore che ha eseguito i lavori, può essere effettuata nei confronti dei seguenti soggetti: fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti); istituti di credito e intermediari finanziari.
Sia che si scelga lo sconto in fattura che la cessione del credito emergeranno delle differenze fra l'importo nominale della spesa e quella del credito d'imposta trasferito. Differenze che per i soggetti privati risulteranno del tutto ininfluenti mentre dovranno essere opportunamente trattate dai titolari di redditi d'impresa.
Sulla base delle recenti interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in merito alla cessione dei crediti d'imposta sui canoni di locazione (circolare n.14/E/2020), quando l'impresa riceve un credito d'imposta superiore al valore della prestazione resa, deve iscrivere a bilancio una sopravvenienza attiva tassabile.



IMPOSTE E TASSE

D.L. Agosto è legge: novità fiscali

13/10/2020


La pubblicazione in G.U. 13.10.2020: risorse al credito d’imposta per le spese di sanificazione, possibilità di regolarizzare i versamenti Irap entro il 30.11, deroghe in materia di ammortamento, estensione del contributo a fondo perduto.