Requisiti per agevolazione rientro dei Cervelli in Italia

Sarà necessario verificare il requisito oggettivo che riguarda la residenza del contribuente.

Tutti coloro che risultano iscritti all’Anagrafe italiana per almeno 183 giorni l’anno dovranno presentare dichiarazione dei redditi in Italia.

Il nostro Paese applica il “principio della tassazione mondiale” per cui i contribuenti hanno l’obbligo di dichiarare al Fisco tutti i redditi percepiti all’estero.

Nel caso ci si domandasse se vi è rischio di incorrere in una doppia tassazione, la risposta è negativa, in quanto le tasse pagate all’estero diventano credito d’imposta per le tasse da pagare in Italia.

Non potranno essere usate a rimborso o in compensazione, ma bensì possono abbattere l’imposta IRPEF che scaturisce dalla dichiarazione del contribuente, qualora debba versare le tasse al Fisco.

Prendiamo l’esempio di una giovane ragazza che decide di andare a fare un’esperienza lavorativa in Francia e il 1° Aprile 2021 decide di tornare in Italia, per lavorare nell’azienda di famiglia come lavoratrice dipendente.

Avendo due contratti di lavoro per l’anno d’imposta 2021, nel 2022 sarà obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi.

Rientrando ad Aprile 2021 in Italia i giorni di residenza sono di 275, superando il limite dei 183 giorni l’anno.

In questo caso la contribuente presenterà la dichiarazione in Italia.

Se dal conguaglio delle imposte dovute in Italia la contribuente deve versare 1.500 euro ma dalla cu estera ne ha versate 1.800 euro, queste ultime verranno considerate credito d’imposta.

Il credito dovrà risultare nel Quadro CE della dichiarazione, per cui la contribuente per l’anno d’imposta 2021 non dovrà versare IRPEF, a seguito della compensazione del credito utilizzato fino a capienza dell’imposta dovuta.

I restanti 300,00 euro versati all’estero, risultanti dal credito d’imposta, non possono essere utilizzati in nessun altro modo.

La legge di bilancio 2022 ha confermato le agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli in Italia.

Si tratta di un’agevolazione fiscale per i docenti e ricercatori che fanno rientro in Italia e svolgono

  • attività lavorativa come lavoro dipendente,
  • assimilata al lavoro dipendente,
  • lavoro autonomo
  • nonché attività d’impresa avviata dal periodo successivo al 31 dicembre 2019.

La durata del beneficio è di 5 anni per il quale si applica un abbattimento dell’imponibile del 70%, cosicché le imposte restano dovute sul 30% dei redditi percepiti e sono esclusi da questi gli eventuali redditi prodotti all’estero.
I requisiti per poter accedere all’agevolazione da parte dei contribuenti che abbiano svolto esperienza all’estero sono:

  • l’obbligo di rimanere residente in Italia per almeno 2 periodi d’imposta;
  • non essere risultato residente in Italia per i 2 periodi d’imposta precedente al rientro in Italia;
  • svolgere la futura attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Durata del beneficio superiore a 5 anni

  • lavoratore che abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.
  • lavoratore che diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

In tali casi i redditi che concorrono alla formazione del reddito imponibile sarà limitato al 50% del loro ammontare, negli ulteriori cinque periodi d’imposta.

Il reddito sarà invece imponibile, negli ulteriori cinque anni d’imposta, solo al 10% nel caso di lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

In questo modo i redditi risultano detassati del 90%.

L’art. 5 del Decreto Crescita 2019, relativo al “rientro dei cervelli” ha ampliato le agevolazioni per il rientro dei docenti e dei ricercatori anche ai contribuenti che:

  • sono in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
  • siano stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati per almeno 2 anni continuativi;
  • svolgono l’attività di docenza e ricerca in Italia;
  • acquisiscono conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano.

Fonte: Redazione TFDC

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8 Comments

    1. Buongiorno,
      abbiamo girato la sua domanda all’ufficio di competenza. le informiamo che per alcune determinate richieste, potrebbe essere necessario presentarle un preventivo.
      Un caro saluto e a presto,

      La Redazione

  1. Buongiorno,

    Vi scrivo in merito a un dubbio che non riesco a risolvere cercando su internet.
    Sono un ragazzo italiano che da circa 3 anni lavora all’estero, con residenza all’estero e contratto a tempo indeterminato.
    Quest’anno, per motivi personali, mi verrá concesso di lavorare in smart-working per diversi mesi in Italia.
    Facendo dei calcoli, questa concessione potrebbe superare i 183 giorni.
    Il fatto di fare smart-working dall’Italia per un’azienda estera per piú di 183 giorni cosa comporta a parte la doppia dichiarazione dei redditi? Mi fa perdere la possibilitá di usufruire un domani del “rientro dei cervelli”?

    Vi ringrazio in anticipo

    1. Buongiorno,
      Nel caso di lavoro agile in italia per più di 183 giorni /si diventa residenti in italia per cui questa condizione diventa ostativa alla fruizione della agevolazioni per impatriati , nel caso in cui la si voglia fruire non subito ma negli anni a seguire.
      Ricordo che per fruire della agevolazione impatriati /occorre avere per 2 anni la residenza all’estero/per poi venire a risiedere in italia ,dove si svolge la attività prevalente(art 16 c1/legge 147/15);

  2. Buongiorno, avrei un quesito a cui non riesco a dare risposta online:
    sono tornato in italia un anno fa dopo 5 anni in inghilterra (2016-2022) in cui sono stato studente per 4 anni (conseguendo un titolo di studio triennale ed uno magistrale) ed ho lavorato per 1 anno (2021/22). Per continuare ad usufruire del regime agevolato, mi é stato chiesto di fornire un certificato di residenza ai sensi dell’articolo 4 del double taxation agreement UK/ITA. Ho scritto e parlato con il governo inglese, che mi ha rilasciato una” letter of confirmation of fiscal residence” che attesta la mia residenza per 5 anni, ma non ai sensi dell’articolo 4, spiegandomi l’impossibilitá di soddisfare la mia richiesta dato che per i 4 anni di studentato non ho mai depositato una dichiarazione dei redditi ai sensi del Double taxation agreement, in quanto non generavo/percepivo alcun tipo di reddito. Questo documento é fondamentale, poiché mi sono iscritto all’AIRE solamente nel 2021. Che voi sappiate la “letter of confirmation” potrebbe comunque andar bene? Avate mai avuto a che fare con una situazione del genere? Grazie in anticipo per il vostro aiuto

    1. Buongiorno,
      abbiamo girato la sua domanda all’ufficio di competenza. le informiamo che per alcune determinate richieste, potrebbe essere necessario presentarle un preventivo.
      Un caro saluto e a presto,

      La Redazione

  3. Buonasera,

    Vi scrivo anch’io in merito ad un dubbio che non riesco a risolvere cercando online, il tutto per la definizione di periodo d’imposta.
    Lo scorso anno, da maggio 2022, ho iniziato a lavorare in Spagna, con iscrizione all’AIRE ecc.
    Mi viene prospettata la possibilità di rientrare in Italia prima di fine anno 2023 (certamente dopo settembre).

    Rientrerei in questo caso nell’agevolazione rientro dei Cervelli?
    Qual è effettivamente il tempo minimo (in giorni) necessario per poter accedere all’agevolazione?

    Grazie mille in anticipo!

    1. Buongiorno,
      abbiamo girato la sua domanda all’ufficio di competenza. le informiamo che per alcune determinate richieste, potrebbe essere necessario presentarle un preventivo.
      Un caro saluto e a presto,

      La Redazione

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