Covid-19 e ammortizzatori sociali


Con la circolare 30.09.2020, n. 115 l’Inps illustra le novità contenute nel D.L. 104/2020 in materia di misure di sostegno del reddito, derivanti dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causo dell’emergenza Covid-19.
Il D.L. 14.08.2020, n. 104 ha introdotto significative innovazioni in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, rimodula i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), cui le aziende possono accedere dal 13.07 al 31.12.2020. Per alcune fattispecie è, anche, previsto l'obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che si avvalgono degli ammortizzatori sociali citati.
Si ridetermina il periodo di trattamento di integrazione salariale e assegno ordinario per il secondo semestre 2020. In pratica i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) o all'assegno ordinario (dal 13.07 al 31.12.2020) per 9 settimaneincrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo”. La durata massima non può mai superare le 18 settimane complessive.
L'utilizzo del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9+9 settimane) è consentito anche se gli ammortizzatori non sono stati utilizzati fino al 12.07.2020. Potranno richiederli anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda con causale Covid-19. I periodi già richiesti (D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020) che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane previste dal D.L. 104/2020.
L'Inps precisa che le domande presentate e non ancora autorizzate riguardanti i periodi a cavallo del 13.07 saranno trattate secondo quanto previsto dal D.L. 104/2020. In particolare, informa l'Inps, per i periodi fino al 12.07.2020 si verificherà il rispetto dei limiti stabiliti dalla previgente normativa e che i periodi decorrenti dal 13.07.2020 saranno imputati alle prime 9 settimane previste dal D.L. 104/2020. La norma, inoltre, modifica il precedente indirizzo, legato al principio dell'effettivamente fruito, prevedendo che l'utilizzo sarà possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati. Ottenuta l'autorizzazione per le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, si potrà presentare domanda per le successive 9 senza poter, però, chiedere il completamento delle prime 9 anche se non completamente fruite.



IMPOSTE E TASSE

Modello 770/2020: gli utili percepiti

24/09/2020


Il 2.11.2020 sarà l’ultimo giorno per l’invio del modello. Tra le novità, la dichiarazione deve essere presentata anche dalle persone fisiche che operano le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e che aderiscono al regime forfetario.



IMPOSTE E TASSE

Superbonus, un rinfresco alla memoria

05/10/2020


Agenzia delle entrate, in fase di aggiornamento le Faq; confermato il trasferimento del 110% in presenza di donazione o successione, mentre andrà escluso l’edificio interamente posseduto da comproprietario e coniuge.