Novità in materia di contratto a tempo determinato


La nota INL 16.09.2020, n. 713, dedicata alle modifiche introdotte dal Decreto Agosto: computo della durata massima, rinnovi precedenti e altri aspetti operativi.
L’epidemia ha reso necessari ulteriori interventi di modifica anche in materia di contratti a termine, proprio nell’ottica di far fronte al riavvio delle attività e con la finalità di mantenere quanto più possibile i livelli occupazionali precedenti al lockdown. In questa logica si inseriscono alcune previsioni contenute nelle varie normative d'emergenza, tra le quali spiccano quelle dell’art. 93 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, nella sua prima versione, aveva previsto che – in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 81/2015 – i contratti di lavoro a tempo determinato di coloro che erano in forza alla data del 23.02.2020, potessero essere prorogati o rinnovati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, c. 1, fino al 30.08.2020: l’Ispettorato del Lavoro ha subito chiarito che la data del 30.08 fosse da considerare come momento di cessazione di tali proroghe o rinnovi (INL, nota n. 160/2020).
Oltre a questo, la legge di conversione del Decreto Rilancio (L. 77/2020) aveva introdotto, sempre all’interno dell’art. 93, il comma 1-bis, che conteneva un meccanismo di proroga automatica dei contratti a termine in essere (anche in regime di somministrazione) per un periodo equivalente al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza COVID-19.
Il 15.08.2020 sono però entrate in vigore le disposizioni del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) che hanno rivisitato il comma 1 dell’art. 93, D.L. 34/2020, abrogando il comma 1-bis. Più nello specifico, fino al 31.12.2020 è adesso consentito prorogare o rinnovare (sempre in deroga all’art. 21, D.Lgs. 81/2015) i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur nel rispetto della durata massima dei 24 mesi, senza l’utilizzo di causali dell’art. 19, c.1, D.Lgs. 81/2015. Rispetto a questo, con nota 16.09.2020, n. 713, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso note una serie di interpretazioni:
– la disposizione permette anche la deroga al numero massimo di proroghe e al rispetto del c.d. “periodo cuscinetto” dell’art. 21, D.Lgs. 81/2015 (Stop&Go), con la conseguenza che sarà possibile sia prorogare per una quinta volta (se esaurite le 4) per una durata massima di 12 mesi, sia rinnovare prima della scadenza del periodo cuscinetto (10-20 giorni): il tutto, sempre e comunque, nel rispetto della durata massima di 24 mesi;
– il termine del 31.12.2020 deve essere riferito (a differenza del precedente 30.08) al momento della formalizzazione della proroga o del rinnovo: la durata del contratto, dunque, potrà protrarsi anche nel corso del 2021;
– la disposizione del Decreto Agosto sostituisce quella previgente (D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020) e questo comporta che sarà possibile utilizzare la proroga o il rinnovo agevolati anche nel caso in cui il medesimo rapporto sia stato già oggetto di proroga o rinnovo fino al 30.08.2020, come previsto del “precedente” c. 1 dell’art. 93.
Infine, come detto, il D.L. 104/2020 è intervenuto anche con l’abrogazione del c. 1-bis dell’art. 93: rispetto a ciò, l’INL ha precisato che l’eventuale utilizzo di tale meccanismo nel periodo di vigenza (18.07-14.08.2020) non inciderà sulla proroga/rinnovo “agevolati” e che, anzi, la proroga automatica dovrà essere considerata neutrale in relazione al computo della durata massima di 24 mesi dei contratti a tempo determinato.



IMPOSTE E TASSE

Modello 770/2020: gli utili percepiti

24/09/2020


Il 2.11.2020 sarà l’ultimo giorno per l’invio del modello. Tra le novità, la dichiarazione deve essere presentata anche dalle persone fisiche che operano le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e che aderiscono al regime forfetario.



IMPOSTE E TASSE

Superbonus, un rinfresco alla memoria

05/10/2020


Agenzia delle entrate, in fase di aggiornamento le Faq; confermato il trasferimento del 110% in presenza di donazione o successione, mentre andrà escluso l’edificio interamente posseduto da comproprietario e coniuge.