Superbonus spettante anche se l’accesso alla strada non è esclusivo


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta a una precisa interrogazione parlamentare, offre una lettura estensiva della norma.
Ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110%, si deve ritenere “autonomo” anche l'accesso da terreni (o corte) di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare.
Questo il chiarimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornito in risposta all'interrogazione parlamentare 30.09.2020, n. 5-04686, avente a oggetto la richiesta di istruzioni sulla corretta applicazione della detrazione fiscale maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, come convertito in L. 77/2020.
Per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” le disposizioni appena richiamate trattano 2 tipologie di edifici ovvero, da una parte, quelli composti da più unità immobiliari, prive di accessi autonomi (in genere quelli condominiali), e dall'altra le unità immobiliari “funzionalmente indipendenti” e dotate di uno o più “accessi autonomi.
Queste ultime unità immobiliari possono essere inserite sia in immobili unifamiliari ovvero caratterizzati dalla presenza di una sola unità immobiliare a destinazione abitativa, sia in edifici plurifamiliari, ovvero caratterizzati dalla presenza di 2 o più unità immobiliari a destinazione abitativa; beneficiano della detrazione maggiorata del 110% anche le unità immobiliari indipendenti e autonome inserite negli edifici plurifamiliari.
La norma non fornisce puntualmente le definizioni appena indicate (“funzionalmente indipendente” e “accesso autonomo”), con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E/20202, par. 2, ha precisato che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà “esclusiva” e, con riferimento all'accesso autonomo, ha chiarito che lo stesso presuppone che “l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”; peraltro, le 2 condizioni devono essere “contestualmente” presenti, a nulla rilevando che l'edificio plurifamiliare sia costituito o meno in condominio.
Quindi, dalla combinata lettura della norma (art. 119) e della circolare (24/E/2020), appare naturale pensare che l'unità immobiliare con accesso sul corridoio condominiale, alla stessa stregua dell'unità immobiliare che transita da una corte in comune e, quindi, con corte non esclusiva, restino fuori dalla possibile fruizione del superbonus.
In aggiunta, il decreto “Requisiti” (D.M. 6.08.2020), all'art. 1, c. 3, lett. i) ha stabilito che l'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare sussiste soltanto se è “dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso autonomo esclusivo)” e che la disponibilità di uno o più accessi autonomi dall'esterno presuppone che l'unità immobiliare “disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.
Nella risposta all'interrogazione richiamata in apertura, invece, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, visto che la norma e la circolare (24/E/2020) non pongono limitazioni in merito alla proprietà pubblica o privata di accesso alla strada, che può ritenersi autonomo anche l'accesso indipendente “non comune” con altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un'area di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati; l'affermazione, però, appare in netto contrasto con i contenuti del richiamato D.M. 6.08.2020 (“Requisiti”) dove si dispone che il cancello o il portone di ingresso “autonomo” dell'unità immobiliare deve consentire l'accesso “dalla strada” oppure “da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.



IMPOSTE E TASSE

D.L. Agosto è legge: novità fiscali

13/10/2020


La pubblicazione in G.U. 13.10.2020: risorse al credito d’imposta per le spese di sanificazione, possibilità di regolarizzare i versamenti Irap entro il 30.11, deroghe in materia di ammortamento, estensione del contributo a fondo perduto.