Le associazioni non riconosciute

L’associazione non riconosciuta è un’associazione priva della personalità giuridica, questo non significa che essa non abbia una propria soggettività ed una correlativa capacità. Infatti, un’associazione può liberamente costituirsi ed operare anche senza il riconoscimento. Si pensi ai partiti politici o ai sindacati che esprimono le massime forze sociali del Paese e sono associazioni non riconosciute.
Sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica; possono essere dotate di personalità giuridica (associazioni riconosciute) oppure no (associazioni non riconosciute).

Le tipologie di associazioni

Le associazioni rappresentano un gruppo eterogeneo caratterizzato dall’assenza dello scopo di profitto. Tra le varie tipologie associative si ricordano:

  • le Aps, ossia le associazioni di promozione sociale (associazioni riconosciute o non riconosciute), sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  • le Odv, ossia le organizzazioni di volontariato (associazioni riconosciute o non riconosciute), anch’esse sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli organi dell’associazione non riconosciuta

L’ordinamento interno dell’associazione non riconosciuta è rimesso agli accordi tra gli associati (art. 36 c.c.). Nel caso in cui l’associazione non riconosciuta rientri negli enti del Terzo settore, bisogna rispettare quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti d. lgs. 117/2017.
L’organo deliberante è l’assemblea (art. 24 d. lgs. 117/2017). Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di:

  • 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500,
  • 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500.

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Quali sono le differenze tra associazioni assicurative e non?

La prima differenza sostanziale che troviamo tra l’associazione non riconosciuta e quella riconosciuta, si riscontra all’interno della loro governance. Infatti la prima non gode di personalità giuridica a differenza della seconda. Per ottenerla occorre formulare un’apposita domanda da depositare presso la Prefettura. L’associazione non riconosciuta che non gode di personalità giuridica, ma è in ogni caso un soggetto di diritto, può essere titolare di un immobile, può concludere un contratto di locazione o comodato, può essere titolare di un conto corrente e così via.

La seconda differenza, che nasce da quella appena descritta, è la tipologia di autonomia patrimoniale che viene distinta in:

  • Perfetta (associazioni riconosciute) : i creditori, quando le associazioni non riescono ad adempiere alle proprie obbligazioni, possono intaccare solo la patrimonialità dell’azienda.
  • Imperfetta ( associazioni non riconosciute) : se l’associazione non riesce a rispondere alle loro obbligazioni, saranno costretti a rispondere i soci.

Infine le associazioni non riconosciute sono enti collettivi che nascono tramite un atto di autonomia. Il contratto concluso tra i fondatori è detto atto costitutivo. Il suddetto atto non è soggetto ad alcun vincolo di forma. Pertanto, potrebbe essere redatto tramite una semplice scrittura privata o addirittura oralmente. Questa caratteristica rappresenta la prima differenza rispetto alle associazioni riconosciute ove l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (cioè da un notaio). Infatti, le associazioni non riconosciute non chiedono il “riconoscimento”, per questa ragione non è necessaria alcuna specifica formalità per la loro creazione.

Qual’è la normativa di riferimento?

Innanzitutto, occorre menzionare la Costituzione:

  • art. 18 Cost, prevede la libertà di associazione, che concretamente consiste nella possibilità per i privati di costituire e aderire ad enti, come le associazioni, le fondazioni e i comitati.

Le organizzazioni non riconosciute trovano una disciplina nelle norme del Codice civile, in particolare:

  • art. 36 c.c. sull’ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute,
  • art. 37 c.c. sul fondo comune,
  • art. 38 c.c. sulle obbligazioni,
  • art. 42 bis c.c. trasformazione.

Inoltre, si occupa delle organizzazioni anche il Codice del Terzo settore (d. lgs. 117/2017). La riforma del Terzo settore comprende un insieme di norme che ha disciplinato ex novo il no profit e l’impresa sociale. Tale intervento innovativo non è stato ancora completato, in quanto non sono stati emanati tutti gli atti previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge delega 106/2016. In considerazione del contesto emergenziale, è stato rinviato al 31 marzo 2021, il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (art. 101 c. 2 come modificato dal d. l. 125/2020 art. 1 comma 4 novies).

Il Codice del Terzo settore ha previsto l’istituzione di un Registro unico nazionale (RUNTS). Tale registro è così suddiviso:

  • Organizzazioni di volontariato (Odv);
  • Associazioni di promozione sociale (Aps);
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso;
  • Altri enti del Terzo settore.

Quindi, le associazioni non riconosciute, sono Enti del Terzo Settore, se iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Inoltre, la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (art. 12 d. lgs. 117/2017).

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Fonte: Redazione CAF TFDC

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