Ecobonus salvo anche senza invio all’ENEA

In caso di interventi di efficientamento energetico rientranti nei bonus ordinari (50% e 65%), l’omesso o tardivo invio della comunicazione ENEA oltre i 90 giorni della fine dei lavori non costituisce causa di perdita dei benefici fiscali. È quanto conclude la Corte di Cassazione con sentenza 21.03.2024, n. 7657. Il caso trae origine dal ricorso […]

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In caso di interventi di efficientamento energetico rientranti nei bonus ordinari (50% e 65%), l’omesso o tardivo invio della comunicazione ENEA oltre i 90 giorni della fine dei lavori non costituisce causa di perdita dei benefici fiscali. È quanto conclude la Corte di Cassazione con sentenza 21.03.2024, n. 7657.
Il caso trae origine dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate per ottenere conferma del proprio operato in relazione ad una cartella di pagamento emessa per il recupero della detrazione d’imposta per interventi di efficientamento energetico a fronte di spese sostenute nell’anno d’imposta 2008 (art. 1, c. 344 e ss. L. 296/2006; attualmente art. 14 D.L. 63/2013). La motivazione del recupero è legata esclusivamente al fatto che la contribuente non avrebbe inviato all’ENEA nei termini di legge la prescritta comunicazione (nel caso di specie, l’invio era stato tardivo).
La Corte di Cassazione, prendendo atto di precedente e contrario orientamento (Ord. 34151/2022), spiega le motivazioni per cui ritiene di dissentire da tale indirizzo.