Quando il Fisco decade dal potere di iscrizione a ruolo

Il caso trae origine dall’emissione di 3 cartelle di pagamento relative all’Iva per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010 che facevano seguito al mancato adempimento di un piano di rateazione ottenuto in precedenza da una società. Quest’ultima ricorreva in primo grado alla Commissione tributaria provinciale e in tale sede il ricorso veniva rigettato. I […]

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Il caso trae origine dall’emissione di 3 cartelle di pagamento relative all’Iva per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010 che facevano seguito al mancato adempimento di un piano di rateazione ottenuto in precedenza da una società. Quest’ultima ricorreva in primo grado alla Commissione tributaria provinciale e in tale sede il ricorso veniva rigettato. I giudici della commissione tributaria regionale ai quali si era rivolto il contribuente in seconda istanza confermavano la sentenza di primo grado e il procedimento faceva ulteriore corso in sede di Cassazione.
In tale sede veniva dedotto in apposito motivo della tesi difensiva l’intervenuta decadenza del potere di iscrizione a ruolo e conseguente nullità della cartella esattoriale. Tale potere era ormai prescritto e non poteva giustificare l’emissione di una cartella esattoriale.
Alla base della richiesta di annullamento veniva rappresentata la violazione del termine previsto dall’art. 25 D.P.R. 602/1973. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso giungeva all’esame dei giudici della Corte di Cassazione che lo decidevano con il provvedimento qui in commento. La questione riguarda la sempre dibattuta questione della data in cui ha inizio il decorso del termine previsto per l’esercizio dell’azione di riscossione svolta dall’Amministrazione Finanziaria.