Prestazioni sportive di arbitri, giudici sportivi e direttori di gara

Nell’alveo dei prestatori sportivi, l’art. 25, c. 6-bis D.Lgs. 36/2021 qualifica separatamente le prestazioni rese da quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, ovvero che erogano una prestazione avente a oggetto il rispetto delle regole o la rilevazione di tempi e distanze. Tecnicamente, la prestazione del direttore o giudice di gara […]

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Nell’alveo dei prestatori sportivi, l’art. 25, c. 6-bis D.Lgs. 36/2021 qualifica separatamente le prestazioni rese da quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, ovvero che erogano una prestazione avente a oggetto il rispetto delle regole o la rilevazione di tempi e distanze.
Tecnicamente, la prestazione del direttore o giudice di gara viene univocamente qualificata sia nel settore dilettantistico che professionistico, salvo poi lavorativamente distinguersi nell’uno e nell’altro ambito in quanto:
nel settore dilettantistico può integrare sia una prestazione lavorativa ex art. 25, che una prestazione liberale ex art. 29;
nel settore professionistico costituisce esclusivamente una prestazione lavorativa.
Direttore di gara nel settore dilettantistico – Perché al direttore di gara si renda applicabile la disciplina ex D.Lgs. 36/2021 è anzitutto necessario che il soggetto abbia propedeuticamente formalizzato l’adesione al sodalizio sportivo:
il direttore di gara o altra figura assimilata deve essere tesserato con la Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 36/2021;