Interessi legali e interessi moratori

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in sede esecutiva o di opposizione esecutiva, il titolo di natura giudiziale deve essere oggetto di mera interpretazione, non potendosi effettuare in relazione a quanto ivi indicato alcuna valutazione di merito. La giurisprudenza affermatasi prima dell’introduzione dell’art. 1284, c. 4 c.c. quando gli interessi moratori erano previsti dalla L. 231/2002, […]

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Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in sede esecutiva o di opposizione esecutiva, il titolo di natura giudiziale deve essere oggetto di mera interpretazione, non potendosi effettuare in relazione a quanto ivi indicato alcuna valutazione di merito.
La giurisprudenza affermatasi prima dell’introduzione dell’art. 1284, c. 4 c.c. quando gli interessi moratori erano previsti dalla L. 231/2002, era orientata nel senso che:
se il titolo esecutivo si fosse limitato a disporre il riconoscimento degli interessi legali, avrebbe dovuto ritenersi richiamato l’art. 1284, c. 1 c.c.;
gli interessi moratori potevano essere dovuti solo quando fossero stati espressamente richiamati dal dispositivo della sentenza;
il giudice dell’esecuzione non può procedere ad un’integrazione o correzione del titolo esecutivo al fine di applicare interessi legali diversi da quelli previsti dall’art. 1284 c.c.;
il creditore che non abbia ottenuto la condanna al pagamento deli interessi moratori deve impugnare la sentenza.