Certificato integrabile a posteriori se assente alla visita fiscale

Nel caso in esame la dipendente pubblica subiva da parte del proprio datore di lavoro la decurtazione della retribuzione e l’erogazione di una sanzione disciplinare conseguenti all’irreperibilità alla visita di controllo dell’Inps durante un’assenza per malattia. La donna, assente da lavoro per più di un mese sulla scorta di una serie di certificati medici, era […]

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Nel caso in esame la dipendente pubblica subiva da parte del proprio datore di lavoro la decurtazione della retribuzione e l’erogazione di una sanzione disciplinare conseguenti all’irreperibilità alla visita di controllo dell’Inps durante un’assenza per malattia.
La donna, assente da lavoro per più di un mese sulla scorta di una serie di certificati medici, era risultata non reperibile alla visita medica di controllo e aveva successivamente trasmesso la certificazione medica telematica relativa al periodo di malattia interessato contenente un’alterazione; la lavoratrice aveva infatti barrato manualmente la casella relativa alla sussistenza di patologia grave che richiedeva una terapia salvavita.
Avverso i provvedimenti messi in atto dal datore di lavoro la donna presentava ricorso, accolto dalla Corte d’Appello che, con sentenza 2.07.2018, n. 2761, ribaltava la sentenza del Tribunale di Roma 25.11.2015, n. 10277 e dichiarava quindi illegittime le trattenute e le sanzioni applicate.Nello specifico la Corte d’Appello rammentava che oggetto del giudizio erano:
le due trattenute effettuate in conseguenza delle assenze dal lavoro per malattia;
la trattenuta effettuata alla lavoratrice in conseguenza dell’assenza a visita di controllo;
la sanzione, nella forma del rimprovero verbale, per l’alterazione della certificazione medica prodotta.
Con riferimento ai tre punti oggetto del giudizio la Corte territoriale ha ritenuto che fosse giustificata l’assenza a visita di controllo e la successiva mancata presentazione a visita ambulatoriale dal momento che nel giorno in cui risultava irreperibile la lavoratrice si trovava presso lo studio medico per effettuare le terapie salvavita, come certificato dal medico stesso, e che non le era stato possibile recarsi il giorno successivo a visita ambulatoriale a causa delle condizioni di salute successive alla terapia.
Con tali premesse la Corte d’Appello dichiarava illegittime le trattenute effettuate alla lavoratrice e la mancanza dei presupposti per l’erogazione della sanzione del rimprovero verbale dal momento che “il medico curante aveva dichiarato in sede testimoniale di aver omesso per dimenticanza di barrare la casella relativa alla sussistenza di patologia grave con terapia salvavita nella certificazione inizialmente trasmessa in via telematica”.
Avverso tale sentenza il datore di lavoro presentava ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto l’assenza alla visita di controllo legittima seppur non preventivamente comunicata dalla lavoratrice e sebbene la certificazione da lei trasmessa non indicasse che questa fosse dovuta a patologia richiedente terapia salvavita.
In considerazione dello stato di salute della lavoratrice e della malattia che richiedeva sedute di terapie salvavita, la Corte di Cassazione, con ordinanza 4.03.2024, n. 5680, non affermava la possibilità per la lavoratrice di potersi assentare dal proprio domicilio nelle fasce di reperibilità al di fuori dei casi previsti dal D.M. n. 206/2009, bensì riteneva applicabile al caso di specie l’art. 2 del medesimo Decreto ritenendo che l’assenza a visita di controllo fosse legittima e conseguente alla patologia richiedente terapie salvavita, così come si è potuto evincere dal certificato medico integrato a posteriori e che tale integrazione era stata operata dallo stesso medico curante per ovviare ad una mera svista.