Superbonus 2026: nuovo modello per comunicare sconto in fattura e cessione del credito

31 Luglio 2026
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Con il provvedimento del 17 luglio 2026, protocollo n. 211701, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per comunicare l’esercizio delle opzioni relative allo sconto in fattura e alla prima cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcune spese Superbonus sostenute nel 2026.

Il provvedimento ha approvato anche le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati.

La nuova procedura non determina una riapertura generalizzata delle opzioni alternative alla detrazione. Lo sconto in fattura e la prima cessione del credito possono essere esercitati esclusivamente nei casi residuali ancora consentiti dalla normativa vigente.

In particolare, il modello riguarda gli interventi individuati dall’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali le opzioni continuano a essere ammesse in base all’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023.

Le disposizioni interessano gli interventi agevolati realizzati nei territori colpiti dagli eventi sismici indicati dalla normativa, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di riferimento. Non si tratta, quindi, di due categorie autonome di interventi: l’agevolazione riguarda le fattispecie rientranti nella disciplina speciale per le aree terremotate che soddisfano anche i requisiti previsti dalla deroga al divieto di cessione.

Il nuovo modello e le relative specifiche tecniche possono essere utilizzati a partire dal 23 luglio 2026.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente, ove consentito, oppure attraverso i soggetti incaricati, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Per le spese sostenute nel 2026, il termine per comunicare l’esercizio dello sconto in fattura o della prima cessione del credito è fissato al 16 marzo 2027.

Il sistema dell’Agenzia delle Entrate sottopone le comunicazioni trasmesse a controlli automatici, finalizzati a verificare la completezza e la coerenza dei dati indicati.

In presenza di errori, anomalie o informazioni non coerenti con le specifiche tecniche, la comunicazione può essere scartata. In tal caso, l’opzione non può considerarsi validamente comunicata e sarà necessario procedere, nei termini consentiti, a un nuovo invio dopo avere corretto le irregolarità rilevate.

Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal provvedimento del 17 luglio 2026, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025.

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