Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare, nella riunione del 10 giugno 2026, un nuovo schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale. Si tratta del quarto intervento di revisione adottato dal Governo nell’ambito dell’attuazione della legge delega.
Il provvedimento è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 come Atto del Governo n. 430 ed è ora sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Terminato l’esame parlamentare, il testo dovrà tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva e, successivamente, essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le misure descritte, pertanto, non sono ancora definitive e potrebbero subire ulteriori modifiche nel corso dell’iter parlamentare.
Tra gli interventi di maggiore rilievo figura la revisione della tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, vale a dire sia per esigenze lavorative sia per finalità personali.
Le nuove disposizioni dovrebbero trovare applicazione a partire dal periodo d’imposta 2026. In alcuni casi interesseranno anche i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025, secondo le condizioni stabilite dal regime transitorio.
Due sono le principali novità: la maggiorazione del valore imponibile per i veicoli più datati e l’incremento forfettario previsto in presenza di optional o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI.
La prima modifica riguarda il criterio utilizzato per determinare il valore imponibile del fringe benefit.
La disciplina proposta non sarà più collegata alla circostanza che il veicolo sia di nuova immatricolazione al momento dell’assegnazione, ma terrà conto della sua anzianità, calcolata a partire dall’anno di prima immatricolazione.
Il valore convenzionale continuerà a essere determinato sulla base di una percorrenza annua di 15.000 chilometri, applicando il costo chilometrico di esercizio indicato nelle tabelle nazionali elaborate annualmente dall’ACI.
Sul valore così ottenuto saranno applicate le seguenti percentuali:
Dall’importo risultante saranno sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del mezzo, comprese quelle riferite ad accessori e allestimenti.
Il decreto prevede che il valore del fringe benefit così determinato sia incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
La formulazione normativa richiede particolare attenzione. La maggiorazione, infatti, non scatta nel giorno esatto in cui il veicolo compie cinque anni, ma dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.
La seconda novità riguarda gli accessori e gli allestimenti installati sul veicolo ma non valorizzati nelle tabelle ACI.
Il tema aveva generato incertezze applicative, soprattutto nei casi in cui il veicolo fosse dotato di accessori aggiuntivi sostenuti economicamente dal datore di lavoro.
Il nuovo testo stabilisce che, in presenza di accessori o allestimenti non compresi nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit sia incrementato in misura forfettaria del 5%.
La maggiorazione non si applicherà, quindi, agli accessori acquistati direttamente dal dipendente.
Dal valore complessivamente determinato saranno inoltre sottratte le somme eventualmente trattenute al lavoratore in relazione alla concessione del veicolo, comprese quelle riferibili agli accessori e agli allestimenti.
In termini tecnici, tali somme non costituiscono una deduzione fiscale dal reddito del dipendente, ma vengono portate in diminuzione del valore convenzionale del fringe benefit.
Il decreto conferma il precedente trattamento fiscale per:
Per tali mezzi continuerà ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
Successivamente, anche il valore imponibile di questi veicoli sarà maggiorato del 50%.
Il testo precisa inoltre che la disciplina transitoria continuerà ad applicarsi qualora il mezzo sia assegnato in uso promiscuo a un dipendente diverso da quello originario. La riassegnazione, quindi, non determinerà automaticamente l’applicazione del nuovo regime fiscale, ma resteranno ferme le maggiorazioni collegate all’età del veicolo.
A partire dal 1° gennaio 2026, anche ai mezzi ricompresi nel regime transitorio si applicherà la maggiorazione forfettaria del 5% prevista per gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.
Le nuove disposizioni troveranno inoltre applicazione, dal periodo d’imposta 2026, ai veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non soddisfano le condizioni previste per accedere al regime transitorio.
Il provvedimento introduce una clausola di salvaguardia per i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 con riferimento alle modalità di tassazione degli accessori e degli allestimenti.
La disposizione tutela le modalità di calcolo seguite prima dell’applicazione delle nuove regole. Il testo precisa, tuttavia, che non sarà riconosciuto il rimborso delle eventuali maggiori imposte già versate.
Per valutarne gli effetti definitivi sarà comunque necessario attendere la conclusione dell’esame parlamentare, la successiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri e la pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale.
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