Il periodo d’imposta 2025 rappresenta l’annualità di riferimento per l’elaborazione delle nuove proposte di Concordato preventivo biennale (CPB) relative al biennio 2026-2027.
Il dato assume particolare rilievo anche per i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e intendono rinnovarlo per il biennio successivo. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i dati relativi al 2025, comunicati attraverso il modello ISA, insieme a quelli precalcolati e al punteggio di affidabilità fiscale, concorreranno alla formulazione della nuova proposta.
Il risultato ottenuto mediante l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale assume rilevanza sotto due distinti profili:
Il meccanismo ordinario di determinazione del concordato è finalizzato a individuare livelli reddituali coerenti con un elevato grado di affidabilità fiscale. La proposta elaborata sulla base di tale metodologia potrebbe tuttavia risultare sensibilmente superiore al reddito normalmente dichiarato dal contribuente.
Per contenere questo effetto e incentivare le adesioni, il legislatore ha introdotto alcuni limiti percentuali, comunemente definiti “calmieri”, all’incremento del reddito proposto rispetto a quello dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
Le soglie, introdotte dal decreto legislativo n. 81 del 2025 e successivamente integrate dal decreto-legge n. 38 del 2026, sono graduate in funzione del punteggio ISA conseguito:
| Punteggio ISA 2025 | Incremento massimo |
|---|---|
| Pari a 10 | 10% |
| Da 9 a 9,99 | 15% |
| Da 8 a 8,99 | 25% |
| Da 6 a 7,99 | 30% |
| Inferiore a 6 | 35% |
L’entità del limite è quindi inversamente proporzionale al livello di affidabilità fiscale: quanto più elevato è il punteggio ISA ottenuto nel 2025, tanto più contenuto sarà, in linea generale, il possibile incremento della proposta per il biennio 2026-2027.
L’applicazione dei calmieri non è tuttavia assoluta. La normativa prevede una clausola di salvaguardia in base alla quale il limite percentuale può non operare qualora la proposta così determinata risulti inferiore ai valori settoriali di riferimento individuati dalla metodologia approvata per il CPB.
Il regime opzionale previsto dal CPB consente di applicare un’imposta sostitutiva alla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato per escludere le componenti individuate dalla normativa.
Le aliquote sono determinate in funzione del punteggio ISA:
| Punteggio ISA 2025 | Imposta sostitutiva |
|---|---|
| Pari o superiore a 8 | 10% |
| Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 | 12% |
| Inferiore a 6 | 15% |
Un punteggio ISA pari a 10 consente quindi di applicare l’aliquota del 10%, ma la stessa percentuale spetta a tutti i contribuenti con un risultato ISA almeno pari a 8.
L’aliquota agevolata si applica fino a un incremento di reddito pari a 85.000 euro. Per la parte eccedente tale soglia si applica un’imposta sostitutiva con aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES.
Il limite di 85.000 euro riguarda esclusivamente la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo rettificato del periodo precedente, non l’intero reddito oggetto di concordato.
L’ordinario meccanismo degli ISA consente ai contribuenti di dichiarare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, allo scopo di migliorare il proprio punteggio di affidabilità fiscale.
Questa possibilità è tuttavia preclusa ai contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025 e intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027.
L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella circolare n. 4/E del 6 luglio 2026: chi ha già aderito al primo biennio non può dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA relativo al periodo d’imposta 2025.
La preclusione deriva dalla struttura dello stesso CPB. Per questi contribuenti, il reddito e il valore della produzione netta del 2025 restano quelli determinati in sede di adesione al concordato.
Ai fini del rinnovo assumono comunque rilievo il reddito e il valore della produzione netta effettivi del 2025, rettificati secondo gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 13 del 2024, nonché i dati contabili ed extracontabili indicati nel modello ISA.
Il punteggio ISA 2025 dovrà pertanto essere calcolato sulla base dei dati effettivi, senza la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi con la sola finalità di migliorare il risultato.
L’impossibilità di effettuare l’adeguamento spontaneo può produrre conseguenze soprattutto sull’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Nel caso frequente in cui la proposta per il biennio 2026-2027 preveda redditi superiori a quello dichiarato nel 2025, il contribuente potrà applicare l’imposta sostitutiva sulla relativa differenza. L’aliquota dipenderà però dal punteggio ISA effettivamente conseguito:
Un eventuale adeguamento avrebbe potuto consentire al contribuente di accedere a una fascia più favorevole. Per chi proviene dal CPB 2024-2025, tuttavia, questa possibilità non è ammessa.
Più articolata è la valutazione relativa ai limiti di incremento della proposta.
Un punteggio ISA più elevato consente, in linea generale, di beneficiare di un calmiere più favorevole. Tuttavia, l’eventuale dichiarazione di ulteriori componenti positivi avrebbe anche aumentato il reddito 2025 assunto come base per la nuova proposta.
Il miglioramento del punteggio avrebbe quindi prodotto due effetti contrapposti:
Non è pertanto possibile affermare in termini generali che l’adeguamento avrebbe sempre determinato una proposta più conveniente. Il risultato sarebbe dipeso dal rapporto tra l’aumento del reddito di riferimento, il miglioramento del punteggio ISA e l’eventuale applicazione dei valori settoriali previsti dalla metodologia del concordato.
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