Una disciplina nata per incentivare il settore edilizio e agevolare i contribuenti, non semplice e corredata da un numero impressionante di precisazioni. Di seguito, l'ultimo chiarimento in tema di cumulo delle detrazioni.
La ponderosa circolare 25.06.2020, n. 7/E (ben 539 pagine) ha affrontato, fra l'altro, il tema del cumulo tra superbonus 110% e le altre numerose detrazioni previste nel settore edilizio. Si precisa, infatti, che se per lo stesso intervento è possibile fruire sia del superbonus sia dell'ecobonus o, ancora del bonus facciate o del sismabonus, occorre scegliere soltanto una tra le citate agevolazioni, nel rispetto degli adempimenti singolarmente richiesti.
Esemplificando, gli interventi trainanti ammessi al superbonus possono rientrare anche tra le agevolazioni previste per la riqualificazione energetica (art. 14 D.L. 63/2013) o per il recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis Tuir): l'avente diritto non potrà, però, avvalersi contemporaneamente delle menzionate detrazioni. Nello specifico, in ordine alle correlazioni tra il superbonus 110% e l'intervento di riqualificazione energetica, quest'ultimo, comprendendo ogni intervento di efficienza energetica, impedisce di beneficiare, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, di altre agevolazioni. Pertanto, la scelta di un intervento ai sensi dell'art. 1, c. 344 L. 296/2006 osta alla fruizione del superbonus 110%, anche perché il già menzionato intervento, inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati (circolare 22.12.2020, n. 30/E, risposta 4.2.4).
Nel caso, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa, purché siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla singola detrazione (circolare 08.08.2020, n. 24/E).
Sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati per effetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel limite di spesa ammesso al superbonus 110%, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per gli interventi antisismici sia di quella del 19% di cui all'art. 15, c. 1, lett. g) Tuir sulla spesa ridotta alla metà. Superato il tetto di spesa ammesso al superbonus 110%, la detrazione nella misura del 19% (art. 15 Tuir) è calcolata sull'intero importo eccedente (circolare 22.12.2020, n. 30/E, risposta 3.1.7).
Infine, per quanto concerne i rapporti tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati in seguito ad eventi sismici e agevolazioni fiscali, le detrazioni si applicano:
Ciò comporta che è possibile fruire del superbonus 110% anche nella fattispecie di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva a eventi sismici. Inoltre, tali agevolazioni si applicano, nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell'intervento “complessivamente”, considerato che, in mancanza della predetta correlazione, non sarebbero agevolabili. A tal fine, è irrilevante l'eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l'intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento.
In altri termini, in presenza di contributi per un intervento di consolidamento statico dell'edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è ammessa la detrazione anche se le spese si riferiscono a opere di finitura (tinteggiatura, ecc.) che, se non correlate all'intervento principale agevolabile, non beneficerebbero di nessun vantaggio fiscale. Resta fermo che è onere del contribuente, ai fini delle successive verifiche e controlli, conservare la documentazione attestante che le spese sostenute sono concretamente riconducibili a un intervento complessivamente ammesso all'agevolazione fiscale. Infine, si ricorda, per quanto riguarda il limite di spesa ammesso alle detrazioni, che occorre tenere conto solo della parte di spesa rimasta effettivamente a carico; ne consegue, nel caso di contributi ricevuti, che per ciascun intervento occorre considerare solo le spese eccedenti i già menzionati contributi (risoluzione 23.04.2021 n. 28/E).
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