I ticket restaurant durante il lavoro agile

16 Marzo 2021
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L'Agenzia delle Entrate fuga definitivamente i dubbi sul trattamento fiscale dei buoni pasto riconosciuti ai lavoratori per i periodi di smart working.
Con risposta a interpello n. 123/2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia il trattamento fiscale dei buoni pasto riconosciuti ai lavoratori che svolgono l'attività in lavoro agile.
Nello specifico è stato chiesto all'Istituto se il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato in favore dei lavoratori agili, non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. c) del Tuir, ossia fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato ad euro 8 nel caso in cui siano in formato elettronico.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che la ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla volontà di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto. Rammenta inoltre che il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo, tenendo ovviamente conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili (D.M. 122/2017).
La normativa fiscale non prevede tra l'altro una definizione delle prestazioni sostitutive di mensa, limitandosi a stabilire la non concorrenza al reddito nei limiti descritti. In assenza, pertanto, di disposizioni che limitano l'erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, l'Agenzia delle Entrate ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il regime di imponibilità parziale previsto dal Tuir, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia ed oggetto della risposta ad interpello, che si ritiene possa essere assimilato a svariate casistiche messe in atto dalle aziende in genere, il datore di lavoro non è tenuto ad operare nei confronti dei lavoratori in smart working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef, sul valore dei ticket restaurant erogati, nei limiti previsti dal Tuir, così come per i lavoratori che prestino attività in presenza.

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