Teatro e spettacoli, al via le istanze per il bonus


Trasmissione telematica fino al 15.11.2021, accedono al credito d’imposta anche le attività digitali dal vivo.
Le imprese esercenti le attività teatrali e di spettacoli dal vivo (anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali), di cui all’art. 36-bis D.L. 22.05.2021, n. 41, possono presentare dal 14.10 al 15.11.2021 le istanze telematiche al fine del riconoscimento del bonus teatro e spettacolo nella forma di credito d’imposta. La misura rientra tra aiuti di Stato riconosciuti a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia.

Limiti e condizioni per il riconoscimento del beneficio sono contenuti nella Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 19.03.2020, n. 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.
Nel predisporre la domanda, occorre verificare l'ammontare degli aiuti di cui già l’azienda ha beneficiato e indicarli nel quadro A dell’istanza. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 11.10.2021, n. 262278, nel quale definisce i limiti di spesa, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Condizione essenziale è una riduzione del fatturato del 20% rispetto al periodo d’imposta 2019.
I soggetti aventi i requisiti comunicano l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, anche se realizzate attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione delle opere dal vivo. Il credito d’imposta di cui si può beneficiare è pari al 90% della spesa sostenuta nell’anno 2020, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 36-bis, c. 6, del Decreto.
L’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 25.11.2021. Per consentire all’Agenzia delle Entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 36-bis, c. 6, il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.
Se l’ammontare del credito d’imposta fruibile è superiore a 150.000 euro, il credito sarà utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. 6.09.2011, n. 159. In tale evenienza è necessario compilare il quadro C, rendendo la dichiarazione antimafia. Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante è tenuto a dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, c. 52, L. 6.11.2012, n. 190. Ai fini della richiesta della documentazione antimafia, occorre indicare nel quadro i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 e all’art. 91, c. 5, D.Lgs. 159/2011. Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, apponendo la firma nell’apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
In mancanza di motivi ostativi, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta.

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