Restituzione delle somme indebitamente percepite e già tassate


Istituito un doppio binario: rimborso al lordo o al netto, con il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% quando le somme sono rese al sostituto d’imposta senza le ritenute operate e versate.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 14.07.2021, n. 8/E, puntando ad abbattere il contenzioso tra datori di lavoro e dipendenti in merito alla restituzione di somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione in anni precedenti, ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 10, c. 2-bis D.P.R. 917/1986, introdotto dall'art. 150 D.L. 34/2020, che ha disposto la restituzione “al netto” in aggiunta a quella “al lordo” della ritenuta indicata dalla lettera d-bis) del medesimo art. 10.

La disposizione appena richiamata interviene in seguito a un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale la restituzione deve riguardare le somme effettivamente percepite dal contribuente, dovendo considerare tali quelle entrate concretamente nella disponibilità del percettore; al contrario, fino al 31.12.2012, l'art. 10, c. 1, lett. d-bis) disponeva che dal reddito complessivo si deducevano, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, le somme restituite al soggetto erogatore nel caso di partecipazione alla formazione del reddito in anni precedenti.
Dal punto di vista oggettivo, la citata lettera d-bis) si rende applicabile alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva o a titolo di acconto, sia quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi; tali somme costituiscono un onere deducibile, a prescindere dalla modalità di tassazione.

Dopo le modifiche, a partire dal 1.01.2013, le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in precedenza, possono essere portate in deduzione del reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto nelle modalità indicate con appositi provvedimenti (D.M. 5.04.2016). Per evitare una disparità di trattamento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la restituzione al netto della ritenuta deve avvenire nell'ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo a ritenuta alla fonte, sebbene l'art. 150 indicato faccia esclusivamente riferimento alle ritenute alla fonte a titolo di acconto.

L'Agenzia delle Entrate (§ 3) fornisce un esempio precisando che, qualora il sostituto abbia erogato nel 2019 € 28.000 operando ritenute a titolo di Irpef per € 6.960 e nel 2021 richieda la restituzione di 1/4 della somma complessivamente erogata ovvero € 7.000 (28.000*25/100), al fine di determinare l'importo dell'indebito oggetto di restituzione, il sostituto deve sottrarre a tale ultimo importo 1/4 delle ritenute Irpef nella misura di € 1.740 (6.960*25/100); di conseguenza, l'importo dell'indebito al netto delle ritenute Irpef è pari a € 5.260 (7.000 – 1.740).

Nel successivo paragrafo (§ 4), l'Agenzia delle Entrate interviene sulla modalità di determinazione del credito d'imposta pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute, precisando che non dovrà essere ricalcolato in aumento o in diminuzione dal sostituto d'imposta, in base all'importo delle ritenute versate al momento dell'erogazione delle somme, successivamente restituite.

Infine, si ricorda che la restituzione delle somme, al netto delle ritenute, opera per importi restituiti dal 1.01.2020, facendo salvi i rapporti già definiti alla data del 19.05.2020. Di conseguenza, la nuova disposizione non si rende applicabile se, alla data del 19.05.2020, il contribuente ha già restituito l'indebito al lordo, per effetto di sentenze passate in giudicato nelle quali è stata prevista la restituzione al lordo, salvo diverso accordo tra le parti, e se è in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, anche in tal caso salvo diverso accordo tra le parti.

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