Con la fine delle ferie estive riprendono le attività commerciali e, con esse, la trasmissione telematica dei corrispettivi. Gli esercenti che hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate un periodo prolungato di inattività del registratore telematico non devono effettuare una nuova comunicazione al momento della riapertura.
Il dispositivo impostato nello stato “fuori servizio” torna infatti automaticamente “in servizio” con la prima trasmissione utile dei corrispettivi.
Le specifiche tecniche relative alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi prevedono la possibilità di segnalare un periodo di inattività superiore a 12 giorni.
La situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di:
In queste circostanze, l’esercente può impostare il registratore telematico nello stato “fuori servizio”, utilizzando il codice 608 – Magazzino/periodo di inattività. L’operazione consente di comunicare all’Agenzia delle entrate l’inizio della sospensione.
Al termine del periodo di chiusura non è richiesta una specifica procedura di riattivazione. È sufficiente riprendere normalmente l’attività e trasmettere i dati dei corrispettivi: con il primo invio utile, il registratore torna automaticamente nello stato “in servizio”.
La segnalazione di un periodo di inattività superiore a 12 giorni non costituisce un obbligo preventivo per l’esercente, ma rappresenta una procedura consigliata.
La comunicazione permette infatti all’Amministrazione finanziaria di conoscere la causa dell’interruzione del flusso dei dati e può evitare l’invio di richieste di chiarimenti o segnalazioni di anomalia.
Se il registratore non viene impostato nello stato “fuori servizio”, alla ripresa dell’attività provvede comunque a trasmettere un file contenente una serie di dati a valore zero relativi al periodo di interruzione.
Per le chiusure di durata non superiore a 12 giorni, invece, non è normalmente necessario modificare lo stato del registratore telematico.
La corretta gestione dei periodi di inattività assume maggiore rilievo nel nuovo sistema di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.
Dal 2026, gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi che accettano pagamenti elettronici devono associare gli strumenti utilizzati per tali pagamenti ai rispettivi registratori telematici.
L’operazione deve essere effettuata mediante l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle entrate.
Non si tratta di un collegamento fisico tra il POS e il registratore di cassa, ma di un’associazione telematica dei dati identificativi dei dispositivi.
La procedura online è disponibile dal 5 marzo 2026. Per gli strumenti di pagamento elettronico già operativi all’inizio dell’anno, il primo termine per effettuare l’abbinamento è scaduto il 20 aprile 2026. Per quelli attivati successivamente, la comunicazione deve essere effettuata secondo le tempistiche previste dalla disciplina.
L’associazione consente all’Agenzia delle entrate di confrontare in modo più puntuale i dati dei pagamenti elettronici con quelli dei corrispettivi trasmessi dagli esercenti.
Gli esercenti che, prima delle ferie, hanno comunicato la sospensione impostando il registratore nello stato “fuori servizio” non devono procedere a una riattivazione manuale.
Alla riapertura è sufficiente:
La prima trasmissione successiva al periodo di inattività determina automaticamente il ritorno del registratore allo stato “in servizio” e la ripresa del normale flusso di dati verso l’Agenzia delle entrate.
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