Regime premiale ISA 2022 con il copia-incolla


Sono stati infatti riprodotti, quasi integralmente, i punteggi sintetici di affidabilità fiscale dello scorso anno che consentono l’accesso al regime premiale previsto dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017, istitutivo degli ISA.
Il nuovo regime premiale applicabile al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 è stato approvato tramite il provvedimento direttoriale del 27.04.2022 (prot. 143350/2022).
Confermata la possibilità, per i contribuenti più virtuosi ai punteggi ISA, di poter beneficiare dei vantaggi offerti dal D.L. 50/2017 sulla base dei singoli punteggi sull’annualità 2021 o, in alcuni casi, di quelli medi sulle annualità 2020 e 2021.
Il provvedimento in oggetto ricorda anche che l’accesso ai benefici dello specifico regime premiale si può ottenere sia per effetto dei punteggi “naturali” conseguiti dall’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2021, sia per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, così come previsto dall’art. 9-bis, c. 9 D.L. 50/2017.
Ciò premesso vediamo come si articola il regime premiale ISA 2022.

Il punteggio minimo per accedere ai benefici del regime premiale è fissato a un livello di affidabilità almeno pari a 8 sul 2021 o 8,5, calcolato come media semplice dei punteggi ISA 2020 e 2021.
Con tali valutazioni i contribuenti potranno ottenere l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui per l’Iva, maturati nell’annualità 2022, e di 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel periodo d’imposta 2021.
Tramite gli stessi punteggi, singoli o medi, i contribuenti potranno ottenere anche l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Per ottenere invece la disapplicazione del regime delle società di comodo (L. 724/1994), o delle c.d. perdite sistemiche (D.L. 138/2011), sarà necessario ottenere un punteggio sintetico di affidabilità fiscale, sia singolo sul 2021 che medio sul 2020-2021, almeno pari a 9.
Questo beneficio è molto ambito tento conto anche del fatto che in questa specifica disciplina il legislatore non ha ritenuto di dover intervenire per tener conto della situazione emergenziale creatasi a seguito dell’emergenza Covid. Per molte società nell’anno 2021, nel quale si esplicano anche gli effetti fiscali delle rivalutazioni dei beni effettuate nel 2020, potrebbe risultare infatti difficile superare il c.d. test di operatività dei ricavi con funeste conseguenze in termini di tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

L’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ai fini delle imposte dirette e dell’Iva si otterrà invece con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2021 o pari a 9 nella media semplice dei periodi d’imposta 2020 e 2021.
Per quanto riguarda invece alla riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui agli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972 è necessario un punteggio pari almeno a 8, con riferimento al periodo d’imposta 2021.
I contribuenti che otterranno livello di affidabilità singolo sul 2021 o medio sui periodi 2020-2021, almeno pari a 9 potranno invece beneficiare di una maggiore franchigia da accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.
Sono stati infatti riprodotti, quasi integralmente, i punteggi sintetici di affidabilità fiscale dello scorso anno che consentono l’accesso al regime premiale previsto dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017, istitutivo degli ISA.