Regime agevolato anche per le pensioni percepite all’estero

Secondo Il regime agevolato introdotto dall’articolo 24-ter del Tuir, Un cittadino italiano, percettore di una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall’Inps, può accedere al regime di favore che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 7%, sulle pensioni maturate all’estero, se il titolare trasferisce la propria residenza in uno dei comuni del Sud Italia elencati dalla stessa norma.
La norma, nel dettaglio, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva per le pensioni estere, nella misura del 7%, a patto che il percettore delle somme provveda a trasferire la propria residenza “in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione”.
L’Agenzia evidenzia che la normativa in esame non prevede una preclusione del regime agevolativo ai soggetti titolari di altri redditi percepiti in Italia. Pertanto la pensione erogata dall’Inps all’istante non costituisce un ostacolo all’applicazione della misura prevista dall’articolo 24-ter del Tuir.

Fonte: Redazione TFDC

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