Rafforzato il dialogo digitale tra fisco e consulenti per scambio di dati

Il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini ha firmato insieme al presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Elvira Calderone, la convenzione che rende sempre più automatico il dialogo digitale tra Consulenti del lavoro ed Entrate. L’accordo disciplina, per i prossimi tre anni, le modalità con cui il Consiglio trasmetterà i dati e le notizie sui propri iscritti e quelle attraverso le quali l’Agenzia faciliterà le comunicazioni.
In particolare, da un lato, regolamenta il sistema attraverso il quale il Cnodcl invierà le informazioni concernenti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni risultanti nell’albo unico nazionale dei Consulenti del Lavoro, per l’assolvimento degli obblighi in capo agli ordini territoriali (articolo 7, comma 3, Dpr n. 605/1973) e per consentire all’Agenzia di effettuare, ai fini dell’erogazione di servizi digitali o telematici, la verifica dello stato dell’iscrizione del professionista all’albo; dall’altro, il servizio web che permette ai professionisti iscritti di comunicare all’Agenzia le informazioni relative alle procure conferite dai propri clienti, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici (articolo 63, Dpr n. 600/1973), eliminando la necessità di esibizione delle stesse in formato cartaceo a ogni accesso.

Quest’ultimo servizio web, denominato “Gestione procure”, disponibile, successivamente al primo aggiornamento delle informazioni (non prima del 12 settembre 2022), in area riservata, permetterà a ciascun professionista di comunicare quali clienti hanno conferito procura all’assistenza presso gli uffici, specificando la durata della procura e i servizi per i quali ha efficacia. Il servizio permetterà anche al professionista di comunicare la lista dei propri collaboratori e, per ciascun cliente, se è stata concessa l’autorizzazione ad avvalersi dei collaboratori. La condizione per l’accesso a “Gestione procure” è la regolare iscrizione all’ordine, verificata in base alle informazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale.
Una volta che la procura sia stata comunicata, il professionista (o, se autorizzato, un suo collaboratore) potrà svolgere il suo incarico di assistenza presso gli uffici, senza dover portare con sé una copia della procura.

Un’intesa in linea con le previsioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 27 gennaio 2021, che ha fissato “Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605” (vedi articolo “Movimenti negli albi professionali: nuove modalità per comunicarli”).

Fonte: Redazione TFDC

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