Nel D.L. 146/2021 compare una norma apposita per sanare le irregolarità connesse all'indebito utilizzo dei bonus, dopo la valanga di contestazioni (4 miliardi di euro) degli ultimi 5 anni.
Da una recente indagine risulta che negli ultimi 5 anni, l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'utilizzo indebito di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo per oltre 4 miliardi di euro. Non ha perso tempo il legislatore ad introdurre una norma ad hoc per agevolare la restituzione delle somme indebitamente utilizzate in compensazione senza applicazione di sanzioni ed interessi. Una sorta di ravvedimento per gli errori di indebita compensazione, quindi, introdotto attraverso l'art. 5, cc. da 7 a 12, del recente Decreto fiscale (D.L. 146/2021). Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto, hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, possono effettuare il riversamento dell'ammontare del credito utilizzato, senza applicare sanzioni e interessi.
Nello specifico, dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta entro il 30.09.2022 e riversare il credito indebitamente utilizzato entro il 16.12.2022, in unica soluzione oppure in 3 rate annuali di pari importo, di cui la prima entro la medesima data del 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024. La norma precisa che le somme da restituire non potranno essere oggetto di compensazione.
Per le modalità di trasmissione della comunicazione, occorrerà attendere il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il 31.05.2022. La sanatoria si perfezionerà con il versamento integrale delle somme dovute, mentre gli importi non versati saranno iscritti a ruolo con l'applicazione della sanzione del 30% e relativi interessi.
La sanatoria è dovuta alle numerose difficoltà interpretative che hanno contraddistinto questa agevolazione e che hanno costretto gli interessati a operare in un clima di grande incertezza con una posta in palio molto alta. Si tratta infatti, nella maggioranza dei casi, di investimenti piuttosto rilevanti. A questo si aggiunge un dato di fatto: accanto alla schiera di contribuenti onesti che hanno correttamente operato, emergono anche numerose frodi. Per questa ragione, l'acceso alla sanatoria sarà selettivo: sono inclusi gli errori commessi nella quantificazione e nella qualificazione delle spese ammissibili all'agevolazione, oppure, ad esempio, errori nel calcolo della media storica di riferimento. Sono invece espressamente esclusi tutti i casi riconducibili a condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate su documenti falsi o fatture che documentano operazioni inesistenti.
La norma prevede, infine, la non punibilità per il reato di cui all'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (soglia di punibilità € 50.000 facilmente superabile) e la possibilità di accedere alla sanatoria anche per gli atti di contestazione in corso, purché non siano già definitivi alla data di entrata in vigore del decreto. In quest'ultimo caso, la regolarizzazione dovrà riguardare tutti gli importi oggetto di contestazione. Ci sarà da capire quanto possa essere appetibile questa procedura per i crediti non ancora contestati, atteso che si tratta di un'autodenuncia in perfetta regola.
Nel D.L. 146/2021 compare una norma apposita per sanare le irregolarità connesse all'indebito utilizzo dei bonus, dopo la valanga di contestazioni (4 miliardi di euro) degli ultimi 5 anni.











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