Opzione 103: L’opzione per avere il 9,19 in busta paga a fronte dell’attività lavorativa


Scritto da: Roberto Vinciarelli
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento anticipato con quota 103 (62 anni+41 contributi) possono rinunciare all’accredito della quota dei
contributi a proprio carico (esempio 9,19%) e vedersi riconosciuto in busta paga l’equivalente della somma che però sarà soggetta a imposizione fiscale.
Esempio:

    • dipendente che matura il requisito quota 103 e opta per la continuazione del rapporto di lavoro con incentivo 9,19 in busta paga;
    • maturazione quota 103 a maggio 2023;
    • finestra: giugno, luglio, agosto;
    • domanda a luglio 2023;
    • decorrenza incentivo: settembre 2023;
    • periodo di paga di settembre: imponibile previdenziale 3000 euro;
    • Dipendente senza cuneo/esempio imponibile mese di 3000 euro;
    • ritenuta 9,19-275,7/attribuzione in competenza 275,7 (imponibile fiscale del 9,19%);
    • imponibile fiscale-3000(3000 -275,7-ritenute- +275,7-competenze=3000 imponibile fiscale);
    • il non versamento del 9,19 all’ente di previdenza penalizza quota c) della pensione (non la eventuale quota a/b retributiva).

La previsione dell’articolo 1 comma 286,della legge 197/2022 è stata attuata dal decreto interministeriale 21 marzo 2023 (Gazzetta ufficiale del 12 maggio) che ne ha indicato i criteri e le
modalità applicative.
Le istruzioni INPS sono state varate con la circolare 82/2023 che detta anche le specifiche uniemens (vedi l577-incentivo senza cuneo-esempio imponibile previdenziale >2692 /l578- incentivo al netto del cuneo fiscale in info agg causali contrib);
si ritiene che il primo corrente sia ottobre 2023 a livello di gestione uniemens;
gli eventuali arretrati decorrono nel settore privato ad aprile 2023 (termini più remoto arretrati);
nuova forma di pensionamento anticipato con quota 103 a favore di chi perfezioni nel corso del 2023 almeno 41 anni di anzianità contributiva e abbia compiuto 62 anni di età.
Una volta maturata quota 103 (62 anni di età+41 di contributi), il lavoratore dipendente che decide di non presentare domanda di pensione, può scegliere:

      • di restare al lavoro continuando, come prima, a percepire l’ordinaria retribuzione e subire la trattenuta contributiva a suo carico fino al momento di fare domanda di pensione (la quota di
        c di pensione sarà alimentata con il 9,19% a carico del dipendente);
      • restare al lavoro continuando a percepire l’ordinaria retribuzione senza subire la trattenuta contributiva ivs (esempio 9,19/che viene trattenuta e poi restituita aumentando l’imponibile
        fiscale) e trasformare il relativo importo in somma da accreditare in busta paga.

In tal caso, in assenza di cuneo fiscale il dipendente subisca una penalizzazione della quota c) di pensione pari al 9,19 ivs non versato sull’imponibile previdenziale;
sono da versare contribuzioni a carico del lavoratore agli ammortizzatori (esempio 0,3 alla cigs);
ricordo che quota la pensione quota 103/maturata e percepita prevede:

      • il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro fino all’età pensionabile di 67 anni (salvo il lavoro autonomo occasionale-2222cc- fino a 5000 euro di reddito);
      • fissa un tetto massimo alla misura della pensione, sempre fino al compimento di 67 anni di età, pari quest’anno a 2.818,65 euro mensili lordi.

Nel caso dell’incentivo in busta paga pari ai contributi a carico (esempio:9,19%), il relativo controvalore non verrà accreditato nella posizione pensionistica che quindi sarà leggermente
inferiore (vedi penalizzazione su quota c di pensione/non quota a/b del sistema retributivo).
La quota dei contributi a carico è solo quella Ivs e non riguarda le contribuzioni minori come il contributo Cigs dello 0,30 per cento/non riguarda neppure i contributi c/dipendente ai fondi
bilaterali artt. 26, 27, 29, 40 d.lgs. 148/15 per definizione non esonerabili.
Nel caso di applicazione di forma di esonero contributivo sul 9,19 (esempio cuneo fiscale del 3/2 da gennaio a giugno-6/7-da luglio a dicembre 2023), l’incentivo sarà pari al valore dei contributi a carico al netto della parte fiscalizzata.
Esempio:

      • imponibile previdenziale ottobre 2023/1500;
      • cuneo del 7%(x imponibile previdenziale fino a 1923 euro);
      • 9,19-7(cuneo)=2,19/ ritenute al dipendente /erogate al dipendente (con incentivo quota 103) come competenza imponibile fiscale (viene penalizzata quota c della pensione-sistema contributivo per 2,19 su imponibile previdenziale/non quota a/b retributiva della pensione);

La scelta del lavoratore di percepire l’incentivo va comunicata all’INPS e può essere esercitata una sola volta, è trasmissibile al successivo datore di lavoro in caso di cambiamento di lavoro e può essere revocata, ripristinando l’ordinario prelievo contributivo in busta paga.
L’effetto della scelta per l’incentivo sarà a partire dalla prima decorrenza utile di quota 103 cioè, nel settore privato, dal 1° giorno del mese dopo i 3 mesi successivi a quello di maturazione di tale pensione.
Esempio:

      • maturazione aprile 2023 quota 103(62 anni+41 contributi)/decorrenza quota 103- agosto(maggio/giugno/luglio -mese successivo);
      • domanda ad agosto-9,19% in busta paga decorre da settembre 2023 (mese successivo a domanda);

se la domanda fosse effettuata a settembre: 9,19 in busta paga da ottobre 2023(mese successiva a domanda/avvenuta nel mese di decorrenza o nei mesi successivi alla decorrenza);
Se la facoltà di rinuncia è esercitata dopo l’apertura della finestra di 3 mesi, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio
di tale facoltà.
La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa:

      • in caso di conseguimento di una pensione diretta (esempio pensione di vecchiaia);
      • al compimento dell’età pensionabile, in generale pari a 67 anni più speranza di vita dal 2025, o un’età inferiore se prevista dall’ente previdenziale di iscrizione (esempio ex
        enpals-attore/65 anni);
      • nel caso di revoca da parte del dipendente.

Infine, dal punto di vista procedurale, dopo la domanda telematica di incentivo tramite modello, quest’ultimo provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti per quota 103.Il datore di lavoro, acquisita la certificazione, effettua gli adempimenti in busta paga e procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
Le specifiche uniemens le troviamo nella circolare 82/2023.
In caso di cambiamento del rapporto di lavoro, l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro per continuare ad applicare l’incentivo.

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