Opzione 103: L’opzione per avere il 9,19 in busta paga a fronte dell’attività lavorativa
Scritto da: Roberto Vinciarelli
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento anticipato con quota 103 (62 anni+41 contributi) possono rinunciare all’accredito della quota dei
contributi a proprio carico (esempio 9,19%) e vedersi riconosciuto in busta paga l’equivalente della somma che però sarà soggetta a imposizione fiscale.
Esempio:
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- dipendente che matura il requisito quota 103 e opta per la continuazione del rapporto di lavoro con incentivo 9,19 in busta paga;
- maturazione quota 103 a maggio 2023;
- finestra: giugno, luglio, agosto;
- domanda a luglio 2023;
- decorrenza incentivo: settembre 2023;
- periodo di paga di settembre: imponibile previdenziale 3000 euro;
- Dipendente senza cuneo/esempio imponibile mese di 3000 euro;
- ritenuta 9,19-275,7/attribuzione in competenza 275,7 (imponibile fiscale del 9,19%);
- imponibile fiscale-3000(3000 -275,7-ritenute- +275,7-competenze=3000 imponibile fiscale);
- il non versamento del 9,19 all’ente di previdenza penalizza quota c) della pensione (non la eventuale quota a/b retributiva).
La previsione dell’articolo 1 comma 286,della legge 197/2022 è stata attuata dal decreto interministeriale 21 marzo 2023 (Gazzetta ufficiale del 12 maggio) che ne ha indicato i criteri e le
modalità applicative.
Le istruzioni INPS sono state varate con la circolare 82/2023 che detta anche le specifiche uniemens (vedi l577-incentivo senza cuneo-esempio imponibile previdenziale >2692 /l578- incentivo al netto del cuneo fiscale in info agg causali contrib);
si ritiene che il primo corrente sia ottobre 2023 a livello di gestione uniemens;
gli eventuali arretrati decorrono nel settore privato ad aprile 2023 (termini più remoto arretrati);
nuova forma di pensionamento anticipato con quota 103 a favore di chi perfezioni nel corso del 2023 almeno 41 anni di anzianità contributiva e abbia compiuto 62 anni di età.
Una volta maturata quota 103 (62 anni di età+41 di contributi), il lavoratore dipendente che decide di non presentare domanda di pensione, può scegliere:
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- di restare al lavoro continuando, come prima, a percepire l’ordinaria retribuzione e subire la trattenuta contributiva a suo carico fino al momento di fare domanda di pensione (la quota di
c di pensione sarà alimentata con il 9,19% a carico del dipendente); - restare al lavoro continuando a percepire l’ordinaria retribuzione senza subire la trattenuta contributiva ivs (esempio 9,19/che viene trattenuta e poi restituita aumentando l’imponibile
fiscale) e trasformare il relativo importo in somma da accreditare in busta paga.
- di restare al lavoro continuando, come prima, a percepire l’ordinaria retribuzione e subire la trattenuta contributiva a suo carico fino al momento di fare domanda di pensione (la quota di
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In tal caso, in assenza di cuneo fiscale il dipendente subisca una penalizzazione della quota c) di pensione pari al 9,19 ivs non versato sull’imponibile previdenziale;
sono da versare contribuzioni a carico del lavoratore agli ammortizzatori (esempio 0,3 alla cigs);
ricordo che quota la pensione quota 103/maturata e percepita prevede:
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- il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro fino all’età pensionabile di 67 anni (salvo il lavoro autonomo occasionale-2222cc- fino a 5000 euro di reddito);
- fissa un tetto massimo alla misura della pensione, sempre fino al compimento di 67 anni di età, pari quest’anno a 2.818,65 euro mensili lordi.
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Nel caso dell’incentivo in busta paga pari ai contributi a carico (esempio:9,19%), il relativo controvalore non verrà accreditato nella posizione pensionistica che quindi sarà leggermente
inferiore (vedi penalizzazione su quota c di pensione/non quota a/b del sistema retributivo).
La quota dei contributi a carico è solo quella Ivs e non riguarda le contribuzioni minori come il contributo Cigs dello 0,30 per cento/non riguarda neppure i contributi c/dipendente ai fondi
bilaterali artt. 26, 27, 29, 40 d.lgs. 148/15 per definizione non esonerabili.
Nel caso di applicazione di forma di esonero contributivo sul 9,19 (esempio cuneo fiscale del 3/2 da gennaio a giugno-6/7-da luglio a dicembre 2023), l’incentivo sarà pari al valore dei contributi a carico al netto della parte fiscalizzata.
Esempio:
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- imponibile previdenziale ottobre 2023/1500;
- cuneo del 7%(x imponibile previdenziale fino a 1923 euro);
- 9,19-7(cuneo)=2,19/ ritenute al dipendente /erogate al dipendente (con incentivo quota 103) come competenza imponibile fiscale (viene penalizzata quota c della pensione-sistema contributivo per 2,19 su imponibile previdenziale/non quota a/b retributiva della pensione);
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La scelta del lavoratore di percepire l’incentivo va comunicata all’INPS e può essere esercitata una sola volta, è trasmissibile al successivo datore di lavoro in caso di cambiamento di lavoro e può essere revocata, ripristinando l’ordinario prelievo contributivo in busta paga.
L’effetto della scelta per l’incentivo sarà a partire dalla prima decorrenza utile di quota 103 cioè, nel settore privato, dal 1° giorno del mese dopo i 3 mesi successivi a quello di maturazione di tale pensione.
Esempio:
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- maturazione aprile 2023 quota 103(62 anni+41 contributi)/decorrenza quota 103- agosto(maggio/giugno/luglio -mese successivo);
- domanda ad agosto-9,19% in busta paga decorre da settembre 2023 (mese successivo a domanda);
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se la domanda fosse effettuata a settembre: 9,19 in busta paga da ottobre 2023(mese successiva a domanda/avvenuta nel mese di decorrenza o nei mesi successivi alla decorrenza);
Se la facoltà di rinuncia è esercitata dopo l’apertura della finestra di 3 mesi, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio
di tale facoltà.
La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa:
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- in caso di conseguimento di una pensione diretta (esempio pensione di vecchiaia);
- al compimento dell’età pensionabile, in generale pari a 67 anni più speranza di vita dal 2025, o un’età inferiore se prevista dall’ente previdenziale di iscrizione (esempio ex
enpals-attore/65 anni); - nel caso di revoca da parte del dipendente.
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Infine, dal punto di vista procedurale, dopo la domanda telematica di incentivo tramite modello, quest’ultimo provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti per quota 103.Il datore di lavoro, acquisita la certificazione, effettua gli adempimenti in busta paga e procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
Le specifiche uniemens le troviamo nella circolare 82/2023.
In caso di cambiamento del rapporto di lavoro, l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro per continuare ad applicare l’incentivo.
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