Novità Bonus Asilo nido per le famiglie italiane e straniere
Con il messaggio numero 889 del 2 Febbraio, l’INPS ha fornito le indicazioni di procedura dell’inserimento delle domande di agevolazione a sostegno delle famiglie, inerenti al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
La domanda può essere presentata anche dal un genitore straniero di un minore nato o adottato o in affido temporaneo, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- itolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
- lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- lavoratori autonomi titolari di permesso;
- lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
- lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
- assistenza minori;
- protezione speciale;
- altri casi speciali.
La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio. Le ricevute relative ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate in procedura inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.
nella domanda dovrà essere presente il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro. La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA); ciò in considerazione dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.
La domanda può essere gestita direttamente dagli uffici di Patronato che hanno ottenuto la delega dell’Inps, richiedendo esplicitamente la possibilità di ottenere il servizio.
Isee e Importi
La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha incrementato a decorrere dall’anno 2020 l’importo del contributo asilo nido calcolato in base all’indicatore della situazione economica equivalente del minore presente in domanda (ISEE minorenni) in corso di validità. Si ha pertanto diritto a:
- un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
- un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.
In assenza dell’ISEE valido o qualora sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minore, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui.
Fonte: Redazione TFDC
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