Notai contro la sentenza delle Sezioni unite 21761/2021


Il verbale d’udienza che contiene l’accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale e che comporti il trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile, non è un titolo idoneo per la trascrizione nei Registri immobiliari, in quanto, per ottenere la pubblicità immobiliare, occorre che il trasferimento sia rivestito di forma notarile. Il Consiglio nazionale del notariato si espresso in modo contrario alla sentenza delle Sezioni unite 21761/2021, secondo cui è possibile procedere in sede di divorzio o separazione al trasferimento di beni mobili o immobili in favore dei coniugi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento: infatti, tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. Inoltre La sentenza Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021 n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio sottolinea poi che non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento della verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Il documento del notariato sottolinea che, nel nostro ordinamento, non solo vige il principio della competenza “generale” del notaio in ordine alla confezione di atti pubblici aventi contenuto negoziale ( eccezionale la competenza degli altri pubblici ufficiali), ma anche il principio per il quale la pubblicità immobiliare, potendo essere effettuata solo a fronte della presentazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, presuppone che l’autore dell’atto destinato alla pubblicità, sia un soggetto che svolga (e abbia la competenza per svolgere) un adeguato controllo di legalità, capacità e legittimazione delle parti contraenti, caratteristiche, che secondo il notariato, non ricorrono per il verbale d’udienza del cancelliere, il quale, svolgendo un ruolo di ausiliario del giudice, redige il verbale d’udienza sotto la direzione del giudice stesso. Quindi il ruolo ricoperto sarebbe distante da quello svolto dal Notaio, il quale con reponsabilità personale e professionalità svolge consulenza ai contribuenti in materia urbanistica e catastale, l’analisi dei titoli edilizi rilasciati od ottenuti, lo studio delle istanze di sanatoria assentite o ancora in itinere, l’approvvigionamento del certificato di destinazione urbanistica o delle planimetrie catastali rasterizzate. Tutte materie, insomma, con le quali un cancelliere non ha preparazione né dimestichezza.

Fonte: Redazione TFDC

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