La sorveglianza sanitaria tra vaccino e Green Pass


Il Medico Competente non è direttamente coinvolto in procedure di controllo sull’assolvimento dell’obbligo vaccinale e non esistono collegamenti diretti tra Green Pass e idoneità alla mansione.
La legislazione in materia di tutela dei lavoratori contempla vaccini obbligatori in diversi settori di attività, come antitetanica per lavoro agricolo, edilizia e metalmeccanica, oppure vaccini consigliati – come anti Epatite B, anti-morbillo-parotite-rosolia (MPR) e anti varicella – per soggetti come operatori sanitari nel primo caso e personale scolastico nel secondo, e da valutare nel caso di trasferte all'estero in Paesi a rischio.

Il Medico Competente (MC) è quindi tenuto a stabilire le vaccinazioni necessarie in base alle mansioni svolte ed alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, sempre nei limiti di interventi e accertamenti esplicitamente consentiti dalla legge. Alla luce della recente estensione del green pass a tutti i lavoratori (per ora, con decreto non ancora convertito in legge) e in attesa di linee guida che definiscano le modalità applicative e il sistema dei controlli, hanno iniziato a circolare interpretazioni destituite di ogni fondamento tese a estendere la sfera d’azione del MC ben oltre a quanto previsto dalla norma, con il rischio di aumentare l’incertezza e far esplodere un pericoloso contenzioso.

E’ attualmente obbligato al vaccino esclusivamente il personale che opera in ambienti di lavoro sanitari, in presenza di un rischio (biologico) specifico ai sensi del D.L. 44/2021, che non menziona nei fatti il D. Lgs. n. 81/2008 né chiama direttamente in causa il MC, perché con esclusive finalità di tutela della salute pubblica.
In ambienti di lavoro non sanitari, il protocollo condiviso configura invece il COVID-19 come rischio biologico generico, per il quale sono disposte misure del tutto analoghe a quelle previste per la popolazione generale. Il giudizio di idoneità è ammesso invece esclusivamente in presenza di un rischio specifico legato alle mansioni svolte dal lavoratore.

Il tentativo di coinvolgere indirettamente attraverso la sorveglianza sanitaria il MC, che dovrebbe esprimersi in termini di non idoneità nei confronti di lavoratori non vaccinati, appare irragionevole, a maggior ragione nel caso del green pass che si configura come strumento amministrativo e non sanitario. L’impianto normativo che disciplina il green pass non coinvolge il MC né offre alcun collegamento con l’idoneità o non idoneità del lavoratore. L’art. 279 D.Lgs. 81/2008 non consentirebbe infatti di sottoporre i lavoratori ad una visita di aggiornamento dell’idoneità basata sul solo dato vaccinale, che non corrisponde a una variata o nuova esposizione al rischio. Se la visita periodica non risulta quindi in scadenza il MC non può arbitrariamente rivalutare l’idoneità di soggetti non vaccinati.

Al MC competono viceversa, oltre alla collaborazione nella stesura e applicazione del protocollo anticontagio e all’eventuale partecipazione alla campagna vaccinale numerosi compiti connessi alla gestione dei lavoratori fragili, al ritorno in presenza di parte dei lavoratori attualmente in smart working, al rientro in azienda post malattia, al tracciamento dei contatti aziendale, ai lavoratori con sindrome Long Covid. Altro aspetto rilevante riguarda l’attività di informazione e formazione dei lavoratori per l’adesione alla vaccinazione, dato che il MC rappresenta un punto di riferimento autorevole e qualificato in grado di chiarire i dubbi e superare resistenze più o meno giustificate.

A fronte di nuovi obblighi introdotti a carico dei datori di lavoro si auspica un aggiornamento rapido del quadro normativo in grado di coniugare la messa in sicurezza supplementare dei luoghi con la certezza degli adempimenti.

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