Istanza fondo perduto per chi fattura 10-15 milioni


Pubblicati modello di domanda e istruzioni per il contributo ex art. 1 c. 30-bis D.L. 25.05.2021, n. 73.
La richiesta può essere inviata tra il 14.10 e il 13.12.2021.
Il contributo di cui all'art. 1 D.L. 25.05.2021, n. 73, spetta a tutti i soggetti con ricavi e compensi compresi tra i 10 ed i 15 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta precedente a quello in corso al 25.07.2021 (2019 per i soggetti solari) e in possesso dei requisiti del contributo “Sostegni di cui all'art. 1, c. 2 D.L. 41/2021, tranne quello dei ricavi. In pratica, possono beneficiare: soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, la cui attività non risulti cessata alla data del 23.03.2021 per il contributo Sostegni e alla data del 26.05.2021 per quanto riguarda il contributo Sostegni-bis automatico, comprese attività stagionali che non siano enti pubblici di cui all'art. 74, né intermediari finanziari di cui all'art. 162-bis del Tuir. Le istruzioni specificano che sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2019.

Il nuovo contributo è articolato in 3 sezioni:

  • il contributo “Sostegni” di cui all'art. 1, c. 2 D.L. 41/2021 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. L'importo spettante è pari al 20% della differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto a quella 2019. Il limite massimo del contributo è di 150.000 euro;
  • il contributo “Sostegni-bis automatico” di cui all'art. 1, cc. 1-3 D.L. 25.05.2021, n. 73 che spetta in misura pari al 100% del contributo Sostegni;
  • il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” di cui all'art. 1, cc. 5-13 D.L. 25.05.2021, n. 73 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 (da cui stagionale) sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020. L'importo spettante è pari al 20% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020. La percentuale sale al 30% qualora gli interessati non beneficino del contributo Sostegni. Il limite massimo del contributo è di 150.000 euro.

I nuovi soggetti ammessi all'istanza possono richiedere:

  • il solo contributo Sostegni, che consente di ottenere anche il contributo Sostegni-bis automatico;
  • il solo contributo Sostegni-bis attività stagionali, che consente di ottenere anche il contributo Sostegni bis automatico;
  • entrambi i contributi Sostegni e Sostegni-bis attività stagionali: in questo caso non è previsto il riconoscimento del contributo Sostegni-bis automatico.

Nella domanda, inoltre, vanno indicati analiticamente tutti i contributi ricevuti dall'impresa unica ai fini della verifica dei limiti fissati dal temporary framework.

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