Firme elettroniche non idonee ai fini tributari
Ai fini della sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali, l’Agenzia delle entrate, con la risposta di consulenza giuridica n. 1/2023, sottolonea la non idoneità delle firme elettroniche semplici In nessun caso una firma elettronica “semplice” (ossia non qualificata, digitale o avanzata), indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devo…