Fatture soggettivamente inesistenti e prova di deducibilità


Per il disconoscimento di fatture ritenute relative ad “operazioni soggettivamente inesistenti” deve esser provato, oltre alla fittizietà del fornitore, anche la conclamata malafede del contribuente.

La Cassazione, V Sezione Civile, con l'ordinanza 15.07.2020, n. 15005, ha ribadito un principio di diritto oramai ricorrente secondo cui, in tema di deducibilità di fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, non sia sufficiente la prova che l'emittente risulti essere una società cartiera, ma occorre, necessariamente che, oltre alla artificiosa esistenza del fornitore, sia data anche prova della malafede del contribuente che abbia provveduto a dedurre i relativi costi.
A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che, oltre alla prova che il cedente sia identificabile in una cartiera, siano forniti ulteriori e oggettivi riscontri, atti a sostenere probatoriamente che il contribuente sapeva, ovvero avrebbe dovuto sapere che l'operazione esaminata ed oggetto di contestazione fosse annoverabile in un contesto di c.d. “frode carosello”, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, riguardo alla sostanziale inesistenza del contraente e sulla correlata sussistenza di un'attività fraudolenta.
Nello specifico, la vicenda in questione trae spunto dall'impugnazione di un avviso di accertamento da parte di una società, vertente sul recupero a tassazione di costi (ritenuti, quindi, non deducibili) in quanto ritenuti relativi a operazioni ricomprese in una più ampia e complessa realizzazione di una frode fiscale.
Il ricorso in Cassazione si originava, poi, in considerazione del fatto che la CTR adita era pervenuta alla conclusione della fittizietà e conseguente indeducibilità dei costi esaminati. Tuttavia, le doglianze di parte ricorrente ponevano in evidenza di come il giudice d'appello non avesse in alcun modo reso chiaramente intellegibile, mediante una concreta esplicazione delle motivazioni espresse, su quale base probatoria avesse ritenuto che gli acquisiti documentati dalle fatture emesse dalle 2 società venditrici fossero riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti, attuate in un contesto fraudolento conclamato. Nessun rilievo motivazionale emergeva, inoltre, riguardo alla prova di una consapevolezza di tale disegno fraudolento da parte del contribuente che, in ultima istanza, aveva proceduto semplicemente a dedurre i costi riportati nella documentazione fiscale correttamente ricevuta.
Ebbene, al cospetto di tali circostanze, i Giudici di Piazza Cavour pongono come focus risolutivo della questione il fattore del corretto riparto dell'onere probatorio in tema di fatture soggettivamente inesistenti, richiamando, a supporto delle proprie conclusioni, quanto già precedentemente espresso alla pronuncia della Cassazione n. 9851/2018, alla cui motivazione fa integralmente rimando, oltre alle conseguenti conferme dettate in particolare dagli interventi 30.10.2018, n. 27555 e 30.10.2018, n. 27566, sempre espressione della Suprema Corte.
In conclusione, il Fisco avrebbe l'onere di provare, anche soltanto mediante il ricorso ad una ricostruzione indiziaria, non solo l'oggettiva inesistenza del fornitore (emittente le F.O.I), ma anche la consapevolezza, da parte del destinatario delle fatture, che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. Diversamente non potrebbe essere sollevato alcun rilievo alla deduzione delle componenti negative esaminate.

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