Dottore commercialista: professione ad alto rischio
L’ipotesi di concorso nei reati commessi dal cliente è infatti sempre più probabile.
L'accesso da remoto al sistema informatico della società, la domiciliazione della sede legale presso il proprio studio professionale, la delega dal cliente per rappresentarlo durante l'assemblea dei soci. Sono questi alcuni degli elementi presuntivi che, assieme ovviamente ad altri ben più gravi, possono far scivolare il commercialista nel concorso di reati tributari, fallimentari, riciclaggio e autoriciclaggio, con il cliente.
Le sentenze penali nelle quali il commercialista è finito sul banco degli imputati, in concorso nel reato commesso dal cliente, sono sempre più frequenti e preoccupanti (da ultimo Cassazione n. 28158/2019).
È proprio la tipologia di attività svolta dal commercialista, che si caratterizza spesso in un'assistenza e consulenza continua con i clienti, ad esporlo, sempre più spesso, ad un fuoco incrociato che può arrivare da più parti.
Non ci sono solo i rischi di responsabilità civile e penale che possono essere imputati al commercialista in concorso con il cliente, ma anche il pericolo di incappare in violazioni di altre normative quali: la privacy, l'antiriciclaggio, la responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001 considerato applicabile anche agli studi associati e alle società fra professionisti).
Insomma attorno a questa categoria professionale la giurisprudenza da una parte e il legislatore dall'altra, sembrano aver stretto un cappio dal quale è sempre più difficile sfuggire.
Si pensi, ad esempio, alla teoria giurisprudenziale del c.d. “dolo eventuale”, alle insidie della normativa antiriciclaggio, nonché alle omissioni in termini di segnalazione di operazioni sospette ed alla specifica fattispecie di reato che sembra ritagliata proprio per la figura del commercialista, prevista all'art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 per l'ideatore di modelli seriali di evasione fiscale.
Una situazione nella quale, sempre più spesso, il commercialista, costretto a svolgere la sua attività sempre più vicino all'imprenditore (anche per effetto delle nuove tecnologie informatiche) può essere facilmente accusato di “non poter non sapere”.
Come se ciò non bastasse questa categoria professionale è spesso vittima, anche ingiustificata, di attacchi da parte di opinionisti, media ed esponenti politici.
Si pensi anche a recenti fatti di cronaca nei quali i media hanno enfatizzato, spesso anche a sproposito, la presenza del “commercialista” nelle varie fattispecie penalmente rilevanti. In molte situazioni si è poi evidenziato, a posteriori, che in realtà si trattava di soggetti non iscritti all'albo ma che, nonostante ciò, per l'opinione pubblica potevano e possono, essere comunque definiti più semplicemente come “commercialisti”.
Eppure la categoria professionale in questione avrebbe comunque anche molte frecce al proprio arco attraverso le quali rispondere. Fra queste una di assoluto rilievo, riguarda proprio l'assoggettamento ed il rispetto degli obblighi della disciplina antiriciclaggio.
Stando alle ultime notizie disponibili proprio i commercialisti hanno fatto registrare un importante incremento sia nella quantità che nella qualità delle segnalazioni sospette (c.d. SOS) eseguite proprio nel rispetto della disciplina suddetta.
L'essere soggetti a tali obblighi, nonché a quelli deontologici e di formazione professionale continua, dovrebbero costituire un titolo di merito che la categoria potrebbe vantare con efficacia per distinguersi sul mercato riconquistando spazio e credibilità.
IMPOSTE E TASSE
Modello 770/2020: gli utili percepiti
24/09/2020
Il 2.11.2020 sarà l’ultimo giorno per l’invio del modello. Tra le novità, la dichiarazione deve essere presentata anche dalle persone fisiche che operano le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e che aderiscono al regime forfetario.
IMPOSTE E TASSE
Superbonus, un rinfresco alla memoria
05/10/2020
Agenzia delle entrate, in fase di aggiornamento le Faq; confermato il trasferimento del 110% in presenza di donazione o successione, mentre andrà escluso l’edificio interamente posseduto da comproprietario e coniuge.