Dichiarazione dei redditi integrativa, omessa o ultra-tardiva


Non è possibile procedere con le compensazioni ma solo con istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento. Spulciando tra la giurisprudenza, si possono trovare alternative per ovviare alle carenze di liquidità attuali che non consentono di saldare i debiti d’imposta.
Allo stato attuale, è immaginabile che la campagna redditi del 2020 sia da completare nella maggioranza degli studi professionali. Dove necessario, si ricorrerà all’istituto del ravvedimento operoso non solo in presenza di debiti verso l’Erario, ma anche per una semplice tardiva trasmissione telematica di un modello F24 a zero per compensazione con crediti verso l’Erario, pagando una sanzione commisurata al ritardo. Occorrerà prestare particolare attenzione alla data di avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2018 poiché, qualora sia stata trasmessa oltre i 90 giorni dal 30.11.2019 (termine prorogato al 2.12.2019, poiché il 30.11 era un giorno festivo), non sarà possibile l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, ma occorrerà presentare istanza di rimborso dei tributi pagati, entro i 48 mesi successivi al versamento, seguendo le regole dettate dall’art. 38, D.P.R. 602/1973.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione 20.11.2019, n. 30151, si può chiedere il rimborso dei maggiori importi versati anche nella dichiarazione integrativa, purché siano rispettati i termini dei 48 mesi dalla data del versamento. Un più ampio periodo temporale è stato riconosciuto dai giudici di legittimità con la sentenza della Corte di Cassazione 14.11.2019, n. 29651, con la quale è stato sancito che la richiesta di rimborso entro i 48 mesi dall’avvenuto versamento è praticabile, indipendentemente dai termini con cui viene presentata la dichiarazione integrativa. Il diritto al rimborso del credito vantato verso l’Erario è riconosciuto anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione; ciò in base al principio affermato dalla Ctp di Brescia (sentenza n. 43/03/2013), secondo cui le dichiarazioni dei redditi non sono atti negoziali, ma dichiarazioni di scienza.
Un ulteriore “ampio respiro” è stato suffragato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18.01.2012, n. 633, con la quale è stato chiarito che è valida la richiesta di rimborso espressa anche con la dichiarazione “ultra-tardiva”, ossia quella presentata oltre i 90 giorni successivi alla scadenza originaria, poiché l’istanza di rimborso ha una sua disciplina prevista dall’art. 38, D.P.R. 602/1973, distinta dalla normativa che detta i termini per la presentazione delle dichiarazioni.
Del medesimo orientamento è l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 25.06.2013, n. 21/E, integrando quanto indicato nella circolare n. 34/E/2012, riconosce al contribuente, pur in presenza di dichiarazione omessa, la possibilità di attestare l’esistenza contabile del credito, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’irregolarità ex art. 36-bis, D.P.R. 600/1973, producendo la documentazione probatoria. L’Amministrazione Finanziaria, verificata la spettanza del credito attestato, scomputerà l’importo dalle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità e, di conseguenza, emetterà una comunicazione definitiva, con la rideterminazione delle somme che eventualmente residuano da versare, in seguito all’avvenuto scomputo del credito.
Potrebbe verificarsi anche il caso di un credito Iva sorto da una omessa dichiarazione dei redditi risalente a pochi anni fa, quando le dichiarazioni annuali Iva erano unificate con il Modello Redditi. In materia di Iva, le Sezioni Unite della Cassazione hanno pronunciato una sentenza più favorevole al contribuente (8.09.2016, n. 17757), sancendo che il credito Iva sorto da un'omessa dichiarazione dei redditi è utilizzabile dal contribuente, qualora il medesimo, con onere della prova a proprio carico, attesti l’esistenza del credito. Dunque, ecco un’alternativa all’istanza di rimborso per onorare i debiti verso l’Erario in situazioni di carenza di liquidità come quella attuale, post Covid-19.

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