
Secondo la volontà governativa di diminuire la presenza di denaro liquido in circolazione attraverso il decreto milleproroghe 2020, entrato in vigore il 1° gennaio a cui è stato in seguito presentato un emendamento non accolto, che avrebbe prorogato la data al 1° aprile 2020, soltanto i pagamenti avvenuti in modalità tracciabile possono essere detraibili nel 730/2021 sulle spese avvenute nell'anno 2020 con una percentuale del 19%.
Dunque, per fare chiarezza, sono detraibili con la suddetta percentuale, tutte le spese per usufruire di prestazioni sanitare di enti pubblici o privati non iscritti al Servizio sanitario nazionale, l’iscrizione dei ragazzi per le attività sportive, l'iscrizione agli asili nido, gli affitti per gli studenti fuori sede, quelle per istruzione secondaria e universitaria, quelle funebri o per le badanti, avvenute tramite bonifico postale o bancario, carte di credito, debito o prepagate, assegni bancari e postali.
Invece, sempre secondo il decreto, è indifferente la modalità di pagamento, ma è importante aver conservato la ricevuta, per ottenere le detrazioni che interessano percentuali differenti rispetto a quella del 19%, lo stesso vale per le spese considerate deducibili e infine le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
L'emendamento fu presentato in accolta della richiesta della Consulta dei Caf, i quali si preoccupavano sui problemi riguardanti l'applicazione di tale norma, nonché i ritardi da parte di alcuni erogatori di servizi a dotarsi dei Pos e della maggioranza dei contribuenti che aveva bisogno di almeno 60 giorni per poter venire a completa conoscenza di tale disposizioni, in virtù di quanto sancito dallo Statuto dei diritti dei contribuenti.
FONTE: Redazione CAF TFDC











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