Contributo per attività economiche nei centri storici


Il D.L. 104/2020 di agosto aggiunge un nuovo capitolo al quadro degli interventi economici anti-Covid. Necessario un calo di almeno 1/3 del fatturato e corrispettivi rispetto a giugno 2019.
L’art. 59 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) è dedicato a un nuovo contributo in conto capitale mirato a offrire un ristoro alle attività che implicano un contatto con il pubblico (esercenti attività di vendita o di servizi al pubblico). La platea dei beneficiari è limitata a quelli con attività svolta nei Comuni capoluogo di provincia o di area metropolitana caratterizzati dalla maggiore presenza di visitatori non residenti in relazione alla popolazione residente (almeno il triplo per i capoluoghi di provincia e almeno pari alla popolazione residente per i Comuni capoluogo di città metropolitana). La relazione al decreto elenca i 29 Comuni agevolabili: Venezia, Roma, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Torino, Napoli, Palermo, Bari, Como, Verbania, Rimini, Bolzano, Bergamo, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Catania Cagliari, Verona, Siena Lucca, La Spezia, Matera, Pisa, Padova, Ravenna, Urbino. Non tutto il territorio di tali comuni è agevolabile, ma solo quello corrispondente alla zona omogenea A, ossia il centro storico di cui al D.M. 1666/1968. Tale zona è individuabile facendo riferimento agli elaborati del Comune interessato, anche se non utilizzato dalla normativa urbanistica corrente. Per esempio, sul sito del Comune di Milano (geoportale) è reperibile la mappa delle zone A e B predisposta ai fini del bonus facciate.
Gli esercenti la cui attività è svolta all’interno delle aree agevolabili hanno diritto a un contributo in conto capitale a condizione di aver registrato un calo di fatturato e corrispettivi misurato dal confronto tra giugno 2020 e giugno 2019. L’accesso al beneficio è riservato a chi ha subito un calo di almeno 1/3 del fatturato e corrispettivi di giugno 2019.
L’ammontare del contributo è parametrato al calo di fatturato e corrispettivi di giugno (non è specificato ma anche qui dovrebbe riferirsi a quello realizzato solo nelle aree agevolate e per attività nei confronti del pubblico) con una percentuale del 15% per ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro; del 10% per la fascia successiva fino a un milione di euro di ricavi e compensi; del 5% per chi ha ricavi superiori a un milione di euro. In ogni caso il contributo non può essere inferiore a 2.000 euro (1.000 per le persone fisiche) e superiore a 150.000 euro. Anche in questo caso, per la fascia dimensionale rilevano i ricavi (imposte dirette) mentre per la quantificazione del contributo rilevano fatturato e corrispettivi (Iva).
L’erogazione del contributo è subordinata all'emanazione di un provvedimento attuativo con la stessa procedura del contributo in conto capitale dell’art. 25 D.L. 34/2020 (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate). Alcuni aspetti della norma necessitano di chiarimenti. Per esempio, pare difficile individuare le attività agevolate (a parte quelle di commercio al minuto) che sembrano essere state individuate sulla base di una selezione dei codici ATECO ignota. Particolari problemi si presenteranno per le attività di servizi al pubblico, posto che non aiuta né il criterio dell’emissione della fattura (il calo rilevante riguarda tanto il fatturato quanto i corrispettivi), né la tipologia del soggetto, che può essere un imprenditore ma anche un lavoratore autonomo. Occorrono anche chiarimenti per le imprese purilocalizzate.



LAVORO

La “nuova” proroga dei Durc e le eccezioni per gli appalti

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