Con il provvedimento del 12 dicembre: modalità di cessione


Attraverso il provvedimento del 12 Dicembre, l’agenzia dell’entrate estende le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
In particolare alle disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;
  • credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;
  • credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto legge n. 144 del 2022;
  • credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione alla spesa sostenuta
    per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022

In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d’imposta di cui al punto sopracitati possono essere ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, ossia sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche e intermediari finanziari. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Riepilogo informativo del protocollo del direttore dell’Agenzia dell’Entrate:





Fonte: Redazione TFDC

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