Che fine ha fatto la mia cassa integrazione?

9 Agosto 2020
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In questo momento di grande incertezza, caos e dolore dovuti allo stato di emergenza che il nostro Paese sta vivendo, ci si è trovati a dover fare i conti con un istituto introdotto per fronteggiare la crisi da parte delle aziende: la cassa integrazione guadagni, anche nota come CIG.

Cos’è la cassa integrazione?
Quella nota come cassa integrazione è solo uno degli strumenti messi a disposizione per fronteggiare la crisi aziendale e rientra nel più ampio campo degli ammortizzatori sociali, già esistente da molti anni (normativa di riferimento D. Lgs. 148/2015).
Oggi, per l’emergenza Covid-19, stiamo applicando tutti quegli istituti già normati dagli atti esistenti, seppur parzialmente modificati per l’evenienza. L’attuale stato emergenziale ha portato il nostro Governo a varare decreti (Decreti Legge e/o D.P.C.M.) per rendere applicabili tali strumenti alla quasi totalità delle realtà aziendali e, di conseguenza, ai lavoratori dipendenti delle stesse. Ad oggi il D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 e il recentissimo D.L. 34/2020 sono le principali fonti a cui fare riferimento per quanto attiene lo stato di emergenza che stiamo vivendo.

Tipologie
Non tutti i lavoratori, infatti, sono in cassa integrazione, pur beneficiando di un trattamento pari a quello previsto dalla CIG. Tralasciando l’analisi di casi residuali, quali per esempio il Fondo solidarietà del credito, gli strumenti a disposizione ad oggi per gestire la crisi sono i seguenti:
- cassa integrazione guadagni ordinaria, anche nota come CIGO;
- fondo di integrazione salariale, anche noto come FIS;
- fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, anche noto come FSBA;
- cassa integrazione guadagni in deroga, anche nota come CIGD.
Ogni azienda, intendendo per tale qualsivoglia tipologia di attività, per l’attuale periodo di crisi, ha avuto ed ha diritto ad una di queste misure, in maniera ben definita in base all’inquadramento contributivo ed alla tipologia aziendale (es. dimensioni, settore).  
 

Non c’è possibilità per il singolo datore di lavoro di accedere ad uno piuttosto che ad un altro. In base alla contribuzione mensile che viene pagata all’Inps o agli Enti di riferimento, ed a eventuali codici di autorizzazione assegnati dall’Inps stesso alle aziende, si è destinatari di uno piuttosto che di un altro istituto, senza possibilità alcuna di scelta differente.

I decreti pubblicati in fase emergenziale hanno esteso a quasi tutti i lavoratori in forza al 25.03.2020 (ad oggi rimangono esclusi dirigenti lavoratori domestici) le coperture rendendole uguali per tutti gli strumenti.
La valutazione in merito al “a chi spetta cosa?” deve essere effettuata dal professionista di riferimento per l’azienda.

A grandi linee, per dare un’idea di massima, che tuttavia non può essere considerata quale regola generale applicabile nel caso concreto, necessitando come detto di un’importante e precisa analisi in dettaglio, possiamo andare a meglio definire come segue i 4 strumenti, tenendo in considerazione che il D.L. 18/2020 prevedeva modalità e termini di invio più estesi che sono stati poi variati in riduzione dal D.L. 34/2020.
- CIGO e FIS: applicabile il 1° alle aziende industriali ed agli artigiani edili ed il 2° alle aziende del terziario che pagano la contribuzione FIS. Sono previste 9 settimane di trattamento  più ulteriori 5 di proroga nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 ed il 31.08.2020, più altre 4 tra il 1.09.2020 ed il 31.10.2020 (con possibilità di anticipazione del periodo per determinati tipi di attività). è prevista una fase obbligatoria di consultazione sindacale. Ad oggi il termine di presentazione della domanda all’Inps è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione d’orario. è possibile la richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps oppure il datore di lavoro può anticipare il trattamento nella busta paga del mese di riferimento.
- FSBA: applicabile alle aziende artigiane. Sono previste 9 settimane di trattamento  più ulteriori 5 di proroga nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 ed il 31.08.2020, più altre 4 tra il 1.09.2020 ed il 31.10.2020 (con possibilità di anticipazione del periodo per determinati tipi di attività), si rimane in attesa di notizie dal Fondo in merito alle modalità di proroga oltre le prime 9 settimane. è prevista una fase obbligatoria di consultazione sindacale. La domanda è stata inviata all’Ente FSBA entro il 31.05.2020. Trattandosi di Ente con regolamentazione regionale il tipo di pagamento diretto da parte dell’Ente oppure anticipato dal datore di lavoro dipende esclusivamente dall’Ente, senza possibilità di variazione.
- CIGD: applicabile residualmente alle aziende non ricomprese nelle categorie precedenti. Sono previste 9 settimane di trattamento  più ulteriori 5 di proroga nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 ed il 31.08.2020, più altre 4 tra il 1.09.2020 ed il 31.10.2020 (con possibilità di anticipazione del periodo per determinati tipi di attività). Le settimane massime di utilizzo sono estese di ulteriori 3 mesi per le aziende con sede nei comuni inizialmente considerati “zona rossa” o comunque per i dipendenti ivi residenti/domiciliati o di ulteriori 4 settimane per le aziende con sede in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna o comunque per i dipendenti ivi residenti/domiciliati. Questo strumento è regolamentato distintamente da ogni singola Regione, pertanto le modalità operative di presentazione delle domande, per il primo periodo richiesto, sono state rimesse ad appositi accordi differenti Regione per Regione. Con l’introduzione delle ulteriori settimane di proroga la domanda viene invece presentata all’Inps, entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività, con modalità che non sono ancora state rese note dall’Istituto. è possibile esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’Inps, quindi il datore di lavoro non può anticipare il trattamento direttamente nella busta paga (con esclusione delle aziende che hanno sedi localizzate in svariate Regioni per cui è possibile anche il pagamento anticipato dall’azienda).

Qual è l’importo riconosciuto dagli Enti quale integrazione salariale?
L’Ente integra l’80% della retribuzione, nel rispetto però di massimali mensili che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono ben inferiori all’80% degli stipendi attualmente in vigore. Esistono due massimali, pari ad € 939,89 e ad € 1.129,66, applicabili rispettivamente a lavoratori con stipendio superiore o inferiore ad € 2.159,48 (comprensivo di incidenza dei ratei delle mensilità aggiuntive). In entrambi i casi è prevista copertura contributiva figurativa a livello pensionistico.
La vigente normativa non prevede l’integrazione della restante parte di stipendio perso da parte del datore di lavoro, pertanto tale prassi sarà messa in atto esclusivamente su scelta aziendale.
 

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia deciso di anticipare il trattamento di integrazione salariale, il lavoratore ritroverà l’importo, calcolato come indicato sopra, riconosciuto come stipendio mensile. Sarà poi il datore di lavoro a recuperarsi quanto spettante.

I tempi
Nel caso in cui però il datore di lavoro non abbia anticipato il trattamento nello stipendio mensile, quando arriverà l’importo previsto come integrazione salariale al dipendente? Sono purtroppo circolate notizie varie ed eventuali, e non sempre corrette, sul pagamento degli ammortizzatori sociali, ma è necessario fare chiarezza. Prima che gli Enti eroghino le indennità, mese per mese, i passaggi, sono i seguenti:
- presentazione della domanda agli Enti entro i termini sopra descritti;
- solo dopo la presentazione della domanda gli Enti inizieranno ad analizzarla, con tempistiche a noi non note e le autorizzeranno, anche in base alla copertura dei fondi stanziati per tale fine;
- esclusivamente dopo l’autorizzazione il datore di lavoro, per il tramite del professionista di riferimento, dovrà effettuare la rendicontazione mensile delle ore di ammortizzatori realmente fruiti. La rendicontazione può quindi essere inviata solamente dopo che ogni mese sia concluso;
- pagamento della prestazione al dipendente con i tempi previsti dagli Enti.
Questi passaggi obbligati, uniti ai termini di presentazione delle istanze ed all’enorme mole di domande da gestire, sia da parte dei professionisti che degli Enti, oltre agli ulteriori adempimenti previsti, fanno ben comprendere quanto siano dilatate le tempistiche di pagamento delle integrazioni salariali. Non è pertanto possibile prevedere un termine preciso di pagamento degli stessi e sicuramente è necessario entrare nell’ottica di idee che il pagamento potrebbe avvenire in tempi più o meno lunghi rispetto a quanto inizialmente “assicurato” anche tramite i media.

In questo momento di grande incertezza, caos e dolore dovuti allo stato di emergenza che il nostro Paese sta vivendo, ci si è trovati a dover fare i conti con un istituto introdotto per fronteggiare la crisi da parte delle aziende: la cassa integrazione guadagni, anche nota come CIG.
Cos’è la cassa integrazione?Quella nota come cassa integrazione è solo uno degli strumenti messi a disposizione per fronteggiare la crisi aziendale e rientra nel più ampio campo degli ammortizzatori sociali, già esistente da molti anni (normativa di riferimento D. Lgs. 148/2015).Oggi, per l’emergenza Covid-19, stiamo applicando tutti quegli istituti già normati dagli atti esistenti, seppur parzialmente modificati per l’evenienza. L’attuale stato emergenziale ha portato il nostro Governo a varare decreti (Decreti Legge e/o D.P.C.M.) per rendere applicabili tali strumenti alla quasi totalità delle realtà aziendali e, di conseguenza, ai lavoratori dipendenti delle stesse. Ad oggi il D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 e il recentissimo D.L. 34/2020 sono le principali fonti a cui fare riferimento per quanto attiene lo stato di emergenza che stiamo vivendo.Tipologie
Non tutti i lavoratori, infatti, sono in cassa integrazione, pur beneficiando di un trattamento pari a quello previsto dalla CIG. Tralasciando l’analisi di casi residuali, quali per esempio il Fondo solidarietà del credito, gli strumenti a disposizione ad oggi per gestire la crisi sono i seguenti:
- cassa integrazione guadagni ordinaria, anche nota come CIGO;
- fondo di integrazione salariale, anche noto come FIS;
- fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, anche noto come FSBA;
- cassa integrazione guadagni in deroga, anche nota come CIGD.
Ogni azienda, intendendo per tale qualsivoglia tipologia di attività, per l’attuale periodo di crisi, ha avuto ed ha diritto ad una di queste misure, in maniera ben definita in base all’inquadramento contributivo ed alla tipologia aziendale (es. dimensioni, settore).  
 
Non c’è possibilità per il singolo datore di lavoro di accedere ad uno piuttosto che ad un altro. In base alla contribuzione mensile che viene pagata all’Inps o agli Enti di riferimento, ed a eventuali codici di autorizzazione assegnati dall’Inps stesso alle aziende, si è destinatari di uno piuttosto che di un altro istituto, senza possibilità alcuna di scelta differente.
I decreti pubblicati in fase emergenziale hanno esteso a quasi tutti i lavoratori in forza al 25.03.2020 (ad oggi rimangono esclusi dirigenti lavoratori domestici) le coperture rendendole uguali per tutti gli strumenti.
La valutazione in merito al “a chi spetta cosa?” deve essere effettuata dal professionista di riferimento per l’azienda.A grandi linee, per dare un’idea di massima, che tuttavia non può essere considerata quale regola generale applicabile nel caso concreto, necessitando come detto di un’importante e precisa analisi in dettaglio, possiamo andare a meglio definire come segue i 4 strumenti, tenendo in considerazione che il D.L. 18/2020 prevedeva modalità e termini di invio più estesi che sono stati poi variati in riduzione dal D.L. 34/2020.
- CIGO e FIS: applicabile il 1° alle aziende industriali ed agli artigiani edili ed il 2° alle aziende del terziario che pagano la contribuzione FIS. Sono previste 9 settimane di trattamento  più ulteriori 5 di proroga nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 ed il 31.08.2020, più altre 4 tra il 1.09.2020 ed il 31.10.2020 (con possibilità di anticipazione del periodo per determinati tipi di attività). è prevista una fase obbligatoria di consultazione sindacale. Ad oggi il termine di presentazione della domanda all’Inps è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione d’orario. è possibile la richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps oppure il datore di lavoro può anticipare il trattamento nella busta paga del mese di riferimento.
- FSBA: applicabile alle aziende artigiane. Sono previste 9 settimane di trattamento  più ulteriori 5 di proroga nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 ed il 31.08.2020, più altre 4 tra il 1.09.2020 ed il 31.10.2020 (con possibilità di anticipazione del periodo per determinati tipi di attività), si rimane in attesa di notizie dal Fondo in merito alle modalità di proroga oltre le prime 9 settimane. è prevista una fase obbligatoria di consultazione sindacale. La domanda è stata inviata all’Ente FSBA entro il 31.05.2020. Trattandosi di Ente con regolamentazione regionale il tipo di pagamento diretto da parte dell’Ente oppure anticipato dal datore di lavoro dipende esclusivamente dall’Ente, senza possibilità di variazione.
- CIGD: applicabile residualmente alle aziende non ricomprese nelle categorie precedenti. Sono previste 9 settimane di trattamento  più ulteriori 5 di proroga nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 ed il 31.08.2020, più altre 4 tra il 1.09.2020 ed il 31.10.2020 (con possibilità di anticipazione del periodo per determinati tipi di attività). Le settimane massime di utilizzo sono estese di ulteriori 3 mesi per le aziende con sede nei comuni inizialmente considerati “zona rossa” o comunque per i dipendenti ivi residenti/domiciliati o di ulteriori 4 settimane per le aziende con sede in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna o comunque per i dipendenti ivi residenti/domiciliati. Questo strumento è regolamentato distintamente da ogni singola Regione, pertanto le modalità operative di presentazione delle domande, per il primo periodo richiesto, sono state rimesse ad appositi accordi differenti Regione per Regione. Con l’introduzione delle ulteriori settimane di proroga la domanda viene invece presentata all’Inps, entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività, con modalità che non sono ancora state rese note dall’Istituto. è possibile esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’Inps, quindi il datore di lavoro non può anticipare il trattamento direttamente nella busta paga (con esclusione delle aziende che hanno sedi localizzate in svariate Regioni per cui è possibile anche il pagamento anticipato dall’azienda).Qual è l’importo riconosciuto dagli Enti quale integrazione salariale?
L’Ente integra l’80% della retribuzione, nel rispetto però di massimali mensili che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono ben inferiori all’80% degli stipendi attualmente in vigore. Esistono due massimali, pari ad € 939,89 e ad € 1.129,66, applicabili rispettivamente a lavoratori con stipendio superiore o inferiore ad € 2.159,48 (comprensivo di incidenza dei ratei delle mensilità aggiuntive). In entrambi i casi è prevista copertura contributiva figurativa a livello pensionistico.
La vigente normativa non prevede l’integrazione della restante parte di stipendio perso da parte del datore di lavoro, pertanto tale prassi sarà messa in atto esclusivamente su scelta aziendale.
 
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia deciso di anticipare il trattamento di integrazione salariale, il lavoratore ritroverà l’importo, calcolato come indicato sopra, riconosciuto come stipendio mensile. Sarà poi il datore di lavoro a recuperarsi quanto spettante.
I tempi
Nel caso in cui però il datore di lavoro non abbia anticipato il trattamento nello stipendio mensile, quando arriverà l’importo previsto come integrazione salariale al dipendente? Sono purtroppo circolate notizie varie ed eventuali, e non sempre corrette, sul pagamento degli ammortizzatori sociali, ma è necessario fare chiarezza. Prima che gli Enti eroghino le indennità, mese per mese, i passaggi, sono i seguenti:
- presentazione della domanda agli Enti entro i termini sopra descritti;
- solo dopo la presentazione della domanda gli Enti inizieranno ad analizzarla, con tempistiche a noi non note e le autorizzeranno, anche in base alla copertura dei fondi stanziati per tale fine;
- esclusivamente dopo l’autorizzazione il datore di lavoro, per il tramite del professionista di riferimento, dovrà effettuare la rendicontazione mensile delle ore di ammortizzatori realmente fruiti. La rendicontazione può quindi essere inviata solamente dopo che ogni mese sia concluso;
- pagamento della prestazione al dipendente con i tempi previsti dagli Enti.
Questi passaggi obbligati, uniti ai termini di presentazione delle istanze ed all’enorme mole di domande da gestire, sia da parte dei professionisti che degli Enti, oltre agli ulteriori adempimenti previsti, fanno ben comprendere quanto siano dilatate le tempistiche di pagamento delle integrazioni salariali. Non è pertanto possibile prevedere un termine preciso di pagamento degli stessi e sicuramente è necessario entrare nell’ottica di idee che il pagamento potrebbe avvenire in tempi più o meno lunghi rispetto a quanto inizialmente “assicurato” anche tramite i media.

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