Certificazione Unica 2021 e operazioni straordinarie

10 Febbraio 2021
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Comunicazione da tenere sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda il soggetto che effettua l'adempimento.
Il provvedimento del 15.01.2021 dell'Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello CU definitivo e le relative istruzioni. Novità rispetto all'anno precedente è il debutto della scadenza unica al 16.03 per i redditi che confluiscono nella dichiarazione precompilata. Resta al 31.10.2020 il termine ultimo per trasmettere la CU che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
Diverse glli aspetti notevoli della CU/2021 che recepisce le novità fiscali introdotte a fronte dell'emergenza Covid-19, come il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la clausola di salvaguardia per l'attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l'attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020.
Particolare attenzione è da porre nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta nel caso di operazioni o eventi straordinari. Infatti, è necessario distinguere le situazioni che determinano o non determinano l'estinzione del sostituto d'imposta.
Nel caso in cui ci troviamo di fronte a operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la Comunicazione Unica 2021 deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. Nel caso invece di prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (fusioni, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci), colui che succede è tenuto a presentare la Comunicazione Unica 2021 che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato. Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno è obbligato in solido alla trasmissione delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rilasciate dal soggetto estinto, e delle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell'estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie. Tali certificazioni dovranno essere integralmente inviate soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione di dati.
Se le citate operazioni straordinarie con estinzione del precedente soggetto sono avvenute nel corso del 2020 o del 2021, prima dell'invio della Comunicazione Unica 2021, il dichiarante deve procedere alla compilazione e all'invio delle certificazioni di lavoro dipendente e assimilati; delle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Invece, in presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti (trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.
Merita attenzione la compilazione della certificazione nel caso delle successioni mortis causa. Qualora l'attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la Comunicazione Unica 2021 deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto. Nel caso in cui, invece, l'attività prosegue da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare la Comunicazione Unica 2021 anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

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