Esenzione temporanea dal bollo per specifiche categorie di veicoli, riduzione delle accise sul gasolio, proroga del credito d’imposta per l’autotrasporto e nuove modalità di assegnazione delle risorse alle zone di confine con la Svizzera.
Sono alcune delle principali misure contenute nel decreto-legge n. 162 del 17 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo.
Il provvedimento rinvia inoltre al 1° dicembre 2026 l’applicazione del contributo previsto per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.
L’articolo 2 introduce, per il 2027, un’esenzione dalla tassa automobilistica riservata alle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dal decreto.
Il beneficio riguarda un solo veicolo regolarmente assicurato e si applica ai versamenti del bollo il cui termine ordinario cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Per le autovetture, l’esenzione spetta alle persone fisiche soggette al pagamento della tassa per uno o più veicoli alimentati a benzina o gasolio, anche in combinazione con altre fonti di propulsione, con una potenza non superiore a 80 kW.
Se il contribuente possiede più autovetture agevolabili, l’esenzione viene riconosciuta per quella con la potenza più bassa. In caso di parità, il beneficio si applica al veicolo per il quale, in assenza dell’agevolazione, sarebbe dovuto l’importo meno elevato della tassa automobilistica.
L’agevolazione può riguardare anche motocicli e ciclomotori alimentati a benzina, compresi quelli che utilizzano tale carburante in combinazione con un’altra fonte di propulsione.
Il beneficio spetta però soltanto se il contribuente non risulta soggetto al pagamento del bollo per un’autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.
In presenza di più motocicli agevolabili, l’esenzione viene attribuita al mezzo con la potenza più bassa. In caso di parità, viene scelto quello per il quale sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore.
Se il contribuente possiede più ciclomotori, l’esenzione riguarda invece quello con la data di prima immatricolazione più remota.
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, l’applicazione della misura è subordinata alla stipula di un accordo con ciascuna autonomia titolare della tassa automobilistica.
Per compensare la riduzione del gettito, il decreto prevede un trasferimento complessivo di 2.293,5 milioni di euro per il 2027. Le somme spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma saranno definite con un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 31 marzo 2027, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Per attenuare gli effetti dell’aumento dei prezzi energetici, l’articolo 1 ridetermina temporaneamente l’accisa sul gasolio utilizzato come carburante.
L’aliquota viene fissata:
Limitatamente al periodo compreso tra il 18 e il 25 settembre, l’aliquota di 572,90 euro per mille litri si applica anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, tra cui l’HVO, e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.
L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Il decreto proroga di un mese anche il credito d’imposta riconosciuto al settore dell’autotrasporto per compensare l’aumento del costo del gasolio.
Il periodo agevolato, inizialmente previsto da marzo a settembre 2026 dall’articolo 3 del decreto-legge n. 33/2026, viene esteso fino a ottobre 2026.
Per finanziare la proroga, l’autorizzazione di spesa viene incrementata di ulteriori 21,2 milioni di euro per il 2026.
L’articolo 3 modifica, in sede di prima applicazione, i criteri di assegnazione del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine tra Italia e Svizzera.
Per gli anni 2026 e 2027, le risorse saranno assegnate a Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano per sostenere le remunerazioni nette dei lavoratori frontalieri.
La ripartizione sarà effettuata in base al numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori. La quota pro capite verrà calcolata dividendo l’importo complessivo del fondo per il numero totale dei lavoratori rilevati. L’importo spettante a ciascun ente territoriale sarà quindi determinato moltiplicando la quota ottenuta per il numero dei frontalieri residenti nel territorio di competenza.
Il decreto chiarisce inoltre i requisiti previsti per i Comuni delle zone di confine. Il rapporto tra lavoratori frontalieri e popolazione residente deve essere almeno pari:
La formulazione normativa non disciplina espressamente il caso dei Comuni con una popolazione esattamente pari a 15.000 abitanti.
L’articolo 4 differisce l’entrata in vigore del contributo previsto per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea.
L’applicazione della misura, inizialmente fissata al 1° ottobre 2026, viene rinviata al 1° dicembre 2026.
Si tratta del contributo di 2 euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 per le spedizioni provenienti da Paesi extra-UE con un valore non superiore a 150 euro.
Il decreto-legge dovrà essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione. Nel corso dell’iter parlamentare le disposizioni potranno essere confermate, modificate o soppresse.
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