Bozze dei registri precompilati Iva, cosa dicono le FAQ


Tutto pronto per la fase sperimentale della precompilata Iva grazie ai dati delle fatture, dei corrispettivi e delle comunicazioni transfrontaliere, già trasmessi telematicamente dagli intermediari all’Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari abilitati potranno consultare le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) a partire dalle operazioni effettuate dal 1.07.2021. Per le operazioni effettuate dal 1.01.2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.
L'intermediario potrà accedere senza alcuna nuova delega a condizione che sia già in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, oppure abbia la delega per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva. Gli intermediari in possesso delle autorizzazioni sopra descritti saranno automaticamente delegati alla validazione delle bozze dei registri Iva, all'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale e alla trasmissione del relativo modello F24.

La convalida o integrazione dei dati precompilati comporta il venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo Iva.

Numerose FAQ sono presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate e molte di queste riguardano la modifica e l'integrazione dei dati presenti; nel registro degli acquisti relativo al mese “x", si potrà inserire e integrare una fattura elettronica con data documento ricadente nei mesi precedenti, grazie ad una specifica funzionalità attivabile mediante il pulsante “Inserisci nuovo documento”. Questa operazione è possibile solo per le fatture d'acquisto ricevute o di cui è stata presa visione.

Inoltre, con la funzione “Modifica ulteriori dati”, è possibile integrare la percentuale di detrazione oggettiva, la tipologia d'acquisto, suddividere l'importo totale della fattura al netto dell'Iva tra le diverse tipologie di beni previsti quali beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita o altro, integrazione che risulta fondamentale, poiché nella dichiarazione Iva annuale il totale degli acquisti e delle importazioni indicate nel rigo VF23 deve essere ripartito tra le diverse tipologie individuate nel rigo VF27.
Affinché tali informazioni siano regolarmente indicate nella precompilata Iva annuale, è necessario che il contribuente, in fase di modifica e integrazione dei registri Iva elaborati, disponga la ripartizione degli imponibili. L'integrazione può essere effettuata entro il 10.02 dell'anno successivo a quello in cui sono state annotate le fatture.
Nella fase di integrazione delle bozze dei registri Iva proposte per il mese di riferimento, utilizzando la specifica funzionalità “Inserisci nuovo documento”, sarà possibile inserire anche eventuali documenti rilevanti ai fini Iva, fatture cartacee e bollette doganali, non pervenuti tramite le fonti informative. Occorrerà variare la precompilata anche quando la detrazione dell'imposta addebitata in fattura viene esclusa o ammessa in misura ridotta ai sensi dell'art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972.

Come noto, le fatture elettroniche non contengono tutte le informazioni essenziali per la corretta liquidazione dell'imposta, come ad esempio la percentuale di detrazione oggettiva ammessa ai sensi dell'art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972. Non disponendo di tali informazioni essenziali, note solo al cessionario/committente, le bozze dei registri Iva acquisti sono elaborate applicando la presunzione che la percentuale di detrazione spettante per tutti i documenti annotati sia interamente detraibile. Pertanto, nel caso in cui l'imposta relativa a uno specifico acquisto sia indetraibile o parzialmente detraibile, in fase di integrazione del registro in lavorazione si dovrà indicare la percentuale di detrazione corretta mediante la specifica funzionalità “Modifica ulteriori dati”, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui la fattura è stata annotata.

Sarà necessario apportare modifiche anche nel caso in cui l'operatore Iva, oltre ad inviare tramite SdI una fattura elettronica per un'operazione transfrontaliera, abbia inviato i dati relativi alla medesima operazione con la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, generando la duplicazione di dati acquisiti da fonti informative diverse. Pertanto, il soggetto passivo Iva che, verificando le annotazioni riportate nel registro, riscontra che i dati di un'operazione sono stati annotati due volte, dovrà cancellare dal registro l'annotazione che nel campo “Invio” riporta il valore “Comunicazione transfrontaliera precompilata”.

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