Bonus edilizi e visto di conformità


Le responsabilità del professionista incaricato in ambito superbonus 110%.
Il Decreto Rilancio (art. 119, c. 11 D.L. 34/2020) ha previsto che, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi edilizi al 110%.

Il visto di conformità, come noto, è rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, dai soggetti indicati all'art. 3, c. 3, lett. a) e b) del regolamento di cui al D.P.R. 22.07.1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 D.Lgs. 241/1997.
Il rilascio del visto di conformità è un'attività che richiede particolare attenzione alla luce delle responsabilità amministrative e talvolta anche penali derivanti da errori o infedeltà del professionista.

Nell'articolato processo di accesso al superbonus 110%, quando il contribuente opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, si rende obbligatoria l'apposizione del visto di conformità, cosiddetto “visto leggero. È dunque necessario effettuare un esame scrupoloso della documentazione prodotta dal contribuente, allo scopo di valutare l'effettivo rispetto dei numerosi adempimenti previsti dall'art. 119. Nell'ambito specifico del superbonus 110%, il visto di conformità “leggero” attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta, la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati (in quanto obbligatorie).
Il professionista in questo caso deve effettuare verifiche di controllo documentale analoghe a quelle che in genere effettua sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello 730.

Molteplici sono le responsabilità per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all'apposizione di tale visto di conformità. Nel caso di visto di conformità infedele, trova applicazione la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art. 39, c. 1, lett. a) D.Lgs. 241/1997). Le contestazioni e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del "vistatore", anche sulla base delle segnalazioni degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. Nei casi più gravi, potrà essere disposta la sospensione cautelare dell'attività di assistenza fiscale o persino la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. I provvedimenti sono trasmessi anche agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
Al professionista che rilascia il visto non è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 prevista dall'art. 119 del Decreto Rilancio, riferibile al tecnico che rilascia le asseverazioni e le attestazioni e non al soggetto che rilascia il visto. Qualora, però, il professionista commetta ripetute violazioni, è prevista la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da 1 a 3 anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è inoltre prevista l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione. Infine, le sanzioni in materia di visto di conformità non sono oggetto della maggiorazione fino alla metà prevista dall'art. 7, c. 3, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, nei confronti di chi, nei 3 anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita in modo agevolato.
Le responsabilità del professionista incaricato in ambito superbonus 110%.
Il Decreto Rilancio (art. 119, c. 11 D.L. 34/2020) ha previsto che, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura di cui all’art. 121, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi edilizi al 110%.Il visto di conformità, come noto, è rilasciato ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, dai soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lett. a) e b) del regolamento di cui al D.P.R. 22.07.1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 D.Lgs. 241/1997.Il rilascio del visto di conformità è un’attività che richiede particolare attenzione alla luce delle responsabilità amministrative e talvolta anche penali derivanti da errori o infedeltà del professionista.Nell’articolato processo di accesso al superbonus 110%, quando il contribuente opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, si rende obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, cosiddetto “visto leggero”. È dunque necessario effettuare un esame scrupoloso della documentazione prodotta dal contribuente, allo scopo di valutare l’effettivo rispetto dei numerosi adempimenti previsti dall’art. 119. Nell’ambito specifico del superbonus 110%, il visto di conformità “leggero” attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta, la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati (in quanto obbligatorie).Il professionista in questo caso deve effettuare verifiche di controllo documentale analoghe a quelle che in genere effettua sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello 730.Molteplici sono le responsabilità per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione di tale visto di conformità. Nel caso di visto di conformità infedele, trova applicazione la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art. 39, c. 1, lett. a) D.Lgs. 241/1997). Le contestazioni e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del “vistatore”, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Nei casi più gravi, potrà essere disposta la sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale o persino la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. I provvedimenti sono trasmessi anche agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.Al professionista che rilascia il visto non è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio, riferibile al tecnico che rilascia le asseverazioni e le attestazioni e non al soggetto che rilascia il visto. Qualora, però, il professionista commetta ripetute violazioni, è prevista la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da 1 a 3 anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è inoltre prevista l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione. Infine, le sanzioni in materia di visto di conformità non sono oggetto della maggiorazione fino alla metà prevista dall’art. 7, c. 3, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, nei confronti di chi, nei 3 anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita in modo agevolato.