Assegno unico: Approvato in consiglio dei ministri il decreto attuativo


Il 18 Novembre è stato approvato dal Consiglio dei ministri il testo del decreto legislativo che attua l’assegno unico universale destinato a tutte le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus, ecc…), che ora dovrà passare all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per l’approvazione definitiva.

Come si legge nel decreto l’importo spettante sarà corrisposto dal Marzo fino a Febbraio dell’anno successivo. L’entrata in vigore del nuovo assegno unico universale era prevista per gennaio 2022 ma la necessità per la maggioranza delle famiglie di presentare un ISEE aggiornato ha fatto propendere per lo slittamento di un paio di mesi, proprio per lasciare il tempo ai genitori di presentare le domande, e all’INPS di iniziare a processarle. Inoltre Il decreto prevede già che le domande fino a giugno 2022 daranno diritto anche agli arretrati.

Va sottolineato che l’importo dell’assegno non rileva ai fini del reddito.

L’assegno è riconosciuto dal 7 ° mese di gravidanza fino a 21 anni del figlio, se il figlio sarà ancora a carico, con possibile corresponsione dell’importo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede.

Questa è la tabella completa:

L’assegno è cumulabile con altre prestazioni sociali ma, ad esempio, nel caso del Reddito di cittadinanza il calcolo avverrà eliminando la quota RDC oggi collegata al numero di figli.

Le maggiorazioni dell’Importo sono previste :

  • per le famiglie particolarmente numerose
  • per le mamme di età inferiore a 21 anni
  • per famiglie in cui entrambi i genitori lavorano

Per i disabili gli assegni non sono differenziati sulla base dell’ISEE (tranne nel caso di figli disabili a carico oltre i 21 anni) ma per grado di disabilità:

  • per non autosufficienti : 100 euro;
  • disabilità grave: 95 euro;
  • disabilità media: 90 euro;
  • disabile dai 18 ai 21 anni: 50 euro.

L’assegno per i disabili viene corrisposto anche dopo il compimento dei 21 anni.

La domanda può essere presentata anche dai figli, una volta diventati maggiorenni, che possono «richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante». Per vedersi riconosciuto l’assegno anche dopo i 18 anni il figlio maggiorenne deve frequentare «un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea», svolgere «un tirocinio» o avere un lavoro con reddito complessivo «inferiore a 8.000 euro annui», essere «registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego», svolgere «il servizio civile universale».

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