Aiuti alle filiere agricole, ci siamo


Finalmente si sbloccano i 88,8 milioni promessi alle aziende zootecniche colpite dalla pandemia.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 13.09.2021, n. 219 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha finalmente reso disponibili gli interventi promessi alle filiere zootecniche colpite dalla crisi determinata dal Covid-19. L'intervento è previsto dall'art. 1, c. 128, L. 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che ha istituito il "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" con l’obiettivo di aumentare la competitività della produzione delle aziende, in seguito all’impennata dei costi dei mangimi collegata al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais e cereali, con un aumento di oltre il 30% nei primi 5 mesi del 2021.
La dotazione disponibile ammonta a 88,8 milioni di euro così ripartiti:

  • 16 milioni riservati ai suini;
  • 2 milioni riservati ai conigli;
  • 36,8 milioni riservati alla carne bovina;
  • 8 milioni riservati a ovini e caprini;
  • 26 milioni riservati al latte bovino.

La maggior parte dello stanziamento sarà erogato sulla base delle domande presentate dagli agricoltori nel 2020, a seguito del bando pubblicato con il decreto Mipaaf 23.07.2020 n. 9021200.
La parte rimanente sarà utilizzata per consentire agli agricoltori che non hanno presentato la domanda nel 2020 di formulare una istanza di accesso agli aiuti ex novo.

Le nuove domande sono ammesse per i suini, per i conigli, per i bovini di età inferiore a 8 mesi e per gli ovicaprini. Purtroppo, non hanno la possibilità di presentare nuove domande le seguenti categorie:

  • produttori di latte bovino;
  • allevatori di bovini di età inferiore a 8 mesi e allevati per almeno 4 mesi prima della macellazione;
  • allevatori di carne bovina di età compresa da 12 a 24 mesi.

Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle normative Ue in materia di aiuti di Stato e in particolare, dal Quadro temporaneo come definito dall'art. 1, c. 1, lett. b) del citato decreto ministeriale 23.07.2020, n. 9021200. Il decreto indica anche gli importi unitari degli aiuti che saranno corrisposti e le procedure da seguire.
Finalmente si sbloccano i 88,8 milioni promessi alle aziende zootecniche colpite dalla pandemia.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 13.09.2021, n. 219 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha finalmente reso disponibili gli interventi promessi alle filiere zootecniche colpite dalla crisi determinata dal Covid-19. L’intervento è previsto dall’art. 1, c. 128, L. 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che ha istituito il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” con l’obiettivo di aumentare la competitività della produzione delle aziende, in seguito all’impennata dei costi dei mangimi collegata al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime quali soia, mais e cereali, con un aumento di oltre il 30% nei primi 5 mesi del 2021.La dotazione disponibile ammonta a 88,8 milioni di euro così ripartiti:

16 milioni riservati ai suini;
2 milioni riservati ai conigli;
36,8 milioni riservati alla carne bovina;
8 milioni riservati a ovini e caprini;
26 milioni riservati al latte bovino.

La maggior parte dello stanziamento sarà erogato sulla base delle domande presentate dagli agricoltori nel 2020, a seguito del bando pubblicato con il decreto Mipaaf 23.07.2020 n. 9021200.La parte rimanente sarà utilizzata per consentire agli agricoltori che non hanno presentato la domanda nel 2020 di formulare una istanza di accesso agli aiuti ex novo.Le nuove domande sono ammesse per i suini, per i conigli, per i bovini di età inferiore a 8 mesi e per gli ovicaprini. Purtroppo, non hanno la possibilità di presentare nuove domande le seguenti categorie:

produttori di latte bovino;
allevatori di bovini di età inferiore a 8 mesi e allevati per almeno 4 mesi prima della macellazione;
allevatori di carne bovina di età compresa da 12 a 24 mesi.

Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle normative Ue in materia di aiuti di Stato e in particolare, dal Quadro temporaneo come definito dall’art. 1, c. 1, lett. b) del citato decreto ministeriale 23.07.2020, n. 9021200. Il decreto indica anche gli importi unitari degli aiuti che saranno corrisposti e le procedure da seguire.