Accertamento illegittimo per subentro di eredi senza esperienza
Nullo il metodo basato sugli studi di settore quando i figli che succedono al padre nell’impresa incontrano difficoltà per assenza di organizzazione e know how (Cassazione, sent. 21.10.2021, n. 29470).
Il caso trae origine dalla notifica a una Srl di un avviso di accertamento per Iva e Irap, scaturito dalla verifica mediante studi di settore con la conseguente rettifica dei ricavi dichiarati. Tale atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso e procedeva alla riduzione degli importi su cui si basava la pretesa fiscale.
La società proponeva appello chiedendo di presentare documentazione per suffragare le ragioni dello scostamento, dovuto segnatamente all'inesperienza dei titolari subentrati al fondatore dell’azienda. La Commissione tributaria regionale riteneva inammissibile la produzione probatoria sul presupposto che gli atti, poiché erano già disponibili al momento del giudizio di primo grado, avrebbero dovuto essere presentati in quella circostanza. La contribuente proponeva ricorso in Cassazione, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, e cioè le difficoltà nel riorganizzare l’azienda dopo la scomparsa del fondatore (che la gestiva direttamente in via esclusiva come ditta individuale) e il subentro nella compagine (trasformata in società) degli eredi.
La ricorrente spiegava i seguenti aspetti:
- fase critica nella prosecuzione dell’attività a causa della morte del padre fondatore e il subentro dei figli inesperti, che in precedenza non avevano avuto ruoli attivi in azienda e pertanto non avevano maturato esperienza nel settore, commettendo errori di valutazione nell’effettuare gli investimenti;
- mancato pronunciamento dei giudici di appello sulla ragionevolezza dell’accertamento di maggiori ricavi, in quanto la ricorrente deduceva che il maggior ricavo contestato sarebbe scaturito dal settore minoritario dell’attività, che avrebbe originato un’entrata di poco inferiore a quella prodotta dalla parte largamente prevalente.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla società, evidenziando che "la sentenza non ha valutato se l’Amministrazione Finanziaria avesse esaminato partitamente gli aspetti dedotti dalla ricorrente e se avesse motivato sulle ragioni per le quali quelle circostanze fossero irrilevanti al fine di superare le presunzioni poste a base dell’accertamento di maggior reddito". Ha precisato la Corte che l’attività aziendale ha inevitabilmente risentito dei cambiamenti intervenuti alla morte del padre fondatore: il fatto che la ditta fosse preesistente al subentro dei figli non costituiva garanzia che gli eredi sarebbero stati in grado di procedere senza alcun problema.
Inoltre, è stato precisato che l’art. 62-bis D.L. 331/1993 prevede che l’accertamento standardizzato non può basarsi sul solo disallineamento dal parametro indicato dallo studio di settore, ma prevede un contraddittorio con il contribuente basato su attente controdeduzioni. Tuttavia, la Commissione tributaria regionale si è limitata a riassumere riduttivamente le motivazioni della parte sulle criticità dell’azienda nell’anno in verifica, affermando che “l’unico motivo addotto dalla parte in sede di contraddittorio è stato rapportato al dissesto che si è creato nella società dopo la morte del padre”.
Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. Lazio per il riesame della fattispecie nei termini sopra indicati.
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