730/2021 occhio ai bonus e alla tracciabilità dei pagamenti

27 Gennaio 2021
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Pubblicati modello e istruzioni e scadenza confermata nell'era Covid-19 per il 30.09.2021. Con l'emergenza coronavirus molteplici sono stati i decreti che hanno introdotto rilevanti novità fiscali.
Merita attenzione il debutto nel nuovo modello del superbonus 110%, agevolazione come noto prevista dal Decreto Rilancio. In particolare, nella sezione “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e del bonus verde”, debutta la nuova aliquota di detrazione. Infatti, per le spese sostenute dal 1.07.2020 per interventi di efficientemente energetico, interventi antisismici, di impianto fotovoltaico è possibile fruire della detrazione del 110%.
Con il nuovo codice 15, presente nei righi da E41 a E43, è invece, possibile usufruire del bonus facciate. Infatti, per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% dell'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, che ritroviamo anche nel modello 730/2021, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. Un'attenzione particolare qualora il contribuente abbia optato per la cessione del credito, infatti nel caso di specie tale spese non dovranno essere riportate nel 730 del cedente.
Un'altra novità che debutta per l'anno d'imposta 2020 è il credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Infatti, nel quadro G del nuovo modello, nel rigo G15, per i soggetti che hanno rottamato almeno 2 autovetture è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1.08.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Altro debutto è il credito d'imposta “Bonus vacanze. Ricordiamo che il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal Decreto Rilancio (art. 176 D.L. 19.05.2020, n. 34) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto dal 1.07 al 31.12.2020 e fruito fino al 30.06.2021. Se il bonus Vacanze è stato fruito entro il 31.12.2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell'importo sostenuto nel modello 730/2021.
Novità importante per l'anno d'imposta 2020 è la tracciabilità delle spese mediche. Infatti, dal periodo d'imposta 2020 saranno detraibili del 19% esclusivamente le spese pagate con mezzi di pagamento tracciabile, ad esclusione dei pagamenti per l'acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici, oltre alle prestazioni ricevute dalle strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.

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